Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 29 dicembre 2011
Art. 44
- Poteri sostitutivi della Regione
1. Qualora l’autorità servizio rifiuti non intervenga ai sensi dell’articolo 43, o comunque rimanga inerte, la Regione può sostituirsi con le modalità previste dalla l.r. 53/2001 .
2. Oltre ai poteri sostitutivi di cui al comma 1, la Regione esercita i poteri sostitutivi, di cui alla l.r. 35/2011 , per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b ter), della medesima legge.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.