Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 29 dicembre 2011
Art. 36
- Funzioni dell’assemblea
1. L’assemblea svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell’autorità servizio rifiuti. In particolare provvede:
a) all’approvazione dello statuto contenente le norme di funzionamento dell’autorità servizio rifiuti, sulla base dello schema tipo approvato dal Consiglio regionale entro il 30 giugno 2012; (7)
b) all’approvazione e aggiornamento del piano di ambito di cui all’articolo 27 della l.r. 25/1998 ;
c) alla determinazione e modulazione della tariffa del servizio;
d) alla scelta della forma di gestione;
e) all’approvazione del contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’
articolo 203 del d.lgs. 152/2006 ;

f) all’approvazione della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
g) alla nomina del direttore generale, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 37, del revisore unico dei conti, nonché dei membri del consiglio direttivo;
h) alla formulazione di indirizzi al direttore generale per l’amministrazione dell’autorità servizio rifiuti;
i) all’approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell’ente predisposti dal direttore generale;
l) all’approvazione della relazione annuale di cui all’articolo 46.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.