Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 29 dicembre 2011
Art. 13
- Conferenze territoriali della Toscana
1. Il territorio della Toscana è ripartito in sei conferenze territoriali così individuate:
a) conferenza territoriale n. 1, denominata "Toscana Nord";
b) conferenza territoriale n. 2, denominata "Basso Valdarno";
c) conferenza territoriale n. 3, denominata "Medio Valdarno";
d) conferenza territoriale n. 4, denominata "Alto Valdarno";
e) conferenza territoriale n. 5, denominata "Toscana Costa";
f) conferenza territoriale n. 6, denominata "Ombrone".
2. L’appartenenza di ciascun comune alle conferenze territoriali di cui al comma 1, è indicata nell’allegato A della presente legge.
2 bis. Su richiesta del comune interessato, l’appartenenza alle conferenze territoriali può essere modificata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, sentita l’Autorità idrica Toscana. (68)
3. Ciascuna conferenza territoriale è composta dai sindaci, o loro delegati, dei comuni ricadenti nell’ambito territoriale di riferimento. Per la partecipazione alla conferenza non è prevista la corresponsione di alcuna indennità.
4. Le conferenze territoriali nominano i componenti dell’assemblea nel numero individuato per ciascuna conferenza territoriale con deliberazione della Giunta regionale. Tale numero è stabilito sulla base dei criteri di popolazione, estensione territoriale e disagio. (43)
5. Per ciascuna conferenza almeno due componenti sono individuati tra i comuni di cui all’articolo 80, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema della autonomie locali) (6) con valore dell’indicatore unitario del disagio superiore al valore medio degli indicatori della conferenza di riferimento (44).
6. Ai fini di cui al comma 4, ciascuna conferenza è convocata almeno venti giorni prima della dei componenti dell’assemblea.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.