Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 29 dicembre 2011
Art. 54
- Disposizioni transitorie relative al servizio idrico integrato
1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, l’autorità idrica subentra, senza effetti novativi, nelle convenzioni per l’affidamento del servizio idrico integrato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché in tutti i rapporti ad esse inerenti posti in essere dalle autorità di ambito territoriale ottimale, ivi inclusi quelli relativi alle operazioni di finanziamento dei soggetti affidatari.
2. Le conferenze territoriali, avvalendosi delle strutture periferiche di cui all’articolo 17, provvedono a supportare l’autorità idrica nella gestione delle convenzioni di cui al comma 1.
3. L’autorità idrica subentra altresì nelle procedure di affidamento del servizio eventualmente già avviate dalle autorità di ambito territoriali ottimale.
4. Entro il 31 dicembre 2014, l’autorità idrica provvede all’approvazione del nuovo piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile di cui all’articolo 20. I piani operativi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono efficacia fino alla data di pubblicazione del nuovo piano.
5. I piani di ambito vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia, con specifico riferimento agli schemi pluriennali di investimento, e l’autorità idrica provvede alla loro progressiva armonizzazione.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.