Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 29 dicembre 2011
Art. 53
- Disposizioni transitorie relative al personale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 il personale a tempo indeterminato in servizio, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, nei ruoli organici delle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 4 della l.r. 81/1995 , abrogata con la presente legge, è trasferito nei ruoli organici dell’autorità idrica.
2. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, il personale a tempo indeterminato in servizio, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, nei ruoli organici delle comunità di ambito di cui all’articolo 24 della l.r. 61/2007 , è trasferito nei ruoli organici delle corrispondenti autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
3. Per effetto del trasferimento di cui ai commi 1 e 2, il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l’anzianità di servizio già maturata.
4. I contratti subordinati di lavoro a tempo determinato, stipulati dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 4 della l.r. 81/1995 e dalle comunità di ambito di cui all’articolo 24 della l.r. 61/2007 , in essere alla data di cui ai commi 1 e 2, rimangono efficaci per la durata degli stessi e nei medesimi subentrano a tutti gli effetti rispettivamente l’autorità idrica e le autorità servizio rifiuti.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le risorse dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 4 della l.r. 81/1995 e dalle comunità di ambito di cui all’articolo 24 della l.r. 61/2007 destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1 aprile 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) e 23 dicembre 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale dell’area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) confluiscono per l’intero importo rispettivamente tra le risorse dell’autorità idrica e delle autorità per il servizio gestione rifiuti destinate alle medesime finalità.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.