Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 29 dicembre 2011
Art. 51
- Disposizioni transitorie per la costituzione degli organi delle autorità servizio rifiuti
1. Gli organi delle autorità servizio rifiuti sono costituiti entro il 30 giugno 2012.
2. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge e fino all’effettivo insediamento degli organi di ciascuna autorità servizio rifiuti, le funzioni di tali organi sono svolte da un commissario, individuato nel presidente del consiglio di amministrazione della corrispondente comunità di ambito territoriale ottimale in carica alla data del 31 dicembre 2011, il quale si avvale del supporto tecnico del direttore della medesima comunità d’ambito in carica alla stessa data del 31 dicembre 2011.
3. Ai fini di cui al comma 1, la prima assemblea di ciascuna autorità servizio rifiuti è convocata dal Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, per la nomina del presidente dell’assemblea medesima, dei membri del consiglio direttivo, del revisore unico dei conti, nonché del direttore generale.
4. Fino a diversa determinazione dello statuto, le quote di ripartizione tra i comuni delle spese di funzionamento dell’autorità servizio rifiuti sono quelle in essere nelle corrispondenti comunità d’ambito al 31 dicembre 2011.
5. Il bilancio preventivo delle autorità servizio rifiuti, relativo all’anno 2012, è approvato entro il 31 gennaio 2012.
6. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, fatta salva la disciplina statale e regionale di riferimento, la Giunta regionale determina con deliberazione l’indennità per i commissari di cui al comma 2.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.