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Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68

Norme sul sistema delle autonomie locali.

Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 28 dicembre 2011





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione ;


Visti l'articolo 4, comma 1, lettera v), e gli articoli 62, 64 e 66 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);


Visto il Sito esternodecreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito, con modificazioni. dalla Sito esternolegge 4 dicembre 2008, n. 189 ;


Visto l'articolo 14, commi da 25 a 31, Sito esternodel Sito esternodecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 30 luglio 2010, n. 122 ;


Vista la Sito esternolegge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge di stabilità 2011");


Visto l’Sito esternoarticolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 14 settembre 2011, n. 148 ;


Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali);


Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale);


Vista la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza);


Visto il parere favorevole, con una condizione e raccomandazioni, espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 2 novembre 2011;


Considerato quanto segue:


1. In attuazione delle disposizioni nazionali sopra richiamate in materia di comunità montane e unioni di comuni, si deve procedere a riordinare la normativa regionale di settore avviando, al tempo stesso, un più ampio percorso di riforma complessiva dell’ordinamento locale, volto ad accrescerne l’efficienza ed a ridurne i costi di funzionamento;


2. Tale percorso, che deve necessariamente avvenire nel quadro della riforma nazionale dell’ordinamento locale, ancora in corso di definizione, può comunque prendere le mosse, per quanto attiene alla Toscana, dalla presente legge e dalle indicazioni, in essa espresse, sulla collaborazione istituzionale tra Regione ed enti locali;


3. La Regione Toscana, nel perseguire i principi della massima collaborazione istituzionale tra la Regione stessa e gli enti locali e del rafforzamento della partecipazione di questi ultimi alle decisioni che riguardano le comunità locali, individua alcune sedi privilegiate di confronto istituzionale;


4. In particolare, si prevede l’istituzione di un’apposita commissione congiunta tra il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali (CAL), a cui viene attribuito il compito di elaborare, sulla base degli approfondimenti necessari e nelle more della definizione del quadro normativo nazionale, proposte per il riordino dell’ordinamento regionale degli enti locali e per l’individuazione dei principi, delle norme e delle politiche della cooperazione tra la Regione e gli enti locali stessi. Con l’istituzione della commissione congiunta si mira a valorizzare il ruolo del CAL quale organo di rappresentanza del sistema delle autonomie locali della Toscana;


5. Si attribuisce, inoltre, rango legislativo al tavolo di concertazione istituzionale tra la Giunta regionale e le associazioni degli enti locali, finora operante sulla base di un protocollo d’intesa, la cui attività dovrà svolgersi nel rispetto degli articoli 46 e 48 dello Statuto regionale e del ruolo che lo Statuto regionale assegna al CAL;


6. S’individuano le principali aggregazioni di livello intercomunale nell'ambito delle quali possa svolgersi una più intensa cooperazione degli enti locali, e si prefigura il ruolo dei comuni per l'attivazione di servizi di sportello ai cittadini e alle imprese e per mantenere e diffondere i servizi di prossimità, pubblici e privati, nel territorio;


7. Si stabiliscono i principi generali della cooperazione finanziaria tra la Regione e gli enti locali, si prevede l'istituzione del sistema informativo sulla finanza degli enti locali e del sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio, oltre a dettare la nuova disciplina del patto di stabilità territoriale. Si ricollocano, inoltre, in una sede normativa unitaria, alcune norme relative alla partecipazione degli enti locali all'accertamento di tributi regionali e si stabiliscono misure di sostegno agli enti locali che procedono all'estinzione dei debiti;


8. Si dà attuazione alle norme Sito esternodel Sito esternodecreto-legge 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 122/2010 , per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali dei comuni;


9. Per dare piena attuazione a tali norme statali, che dispongono sull'esercizio associato obbligatorio, mediante convenzione o unione, delle funzioni fondamentali dei comuni, si dettano anzitutto norme integrative su dette forme associative, nel rispetto della ripartizione delle competenze legislative stabilita dall'Sito esternoarticolo 117 della Costituzione e degli orientamenti assunti dalla Corte costituzionale circa il carattere tassativo delle materie indicate dalla lettera p) del secondo comma dell'articolo 117 stesso le norme integrative regionali sono comunque dettate nell'ambito dei principi Sito esternodel Sito esternod.lgs. 267/2000 (TUEL);


10. La disciplina delle unioni è dettata in legge con disposizioni in gran parte cogenti nei confronti degli statuti dell’unione, in alcuni casi cedevoli, in altre integrative nei confronti di quest’ultimi. Esse hanno l'obiettivo di assicurare il buon funzionamento di un soggetto che è destinato ad assolvere ad un ruolo nuovo e di grande rilievo per i comuni di minore dimensione demografica obbligati dalla legge dello Stato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali. L'unione deve perciò essere dotata di organi che siano in grado di costruire un indirizzo politico-amministrativo unitario e deve funzionare con continuità, adeguando la composizione dei propri organi al mutare degli organi dei comuni che la costituiscono;


11. Per la composizione dei consigli dell’unione, i criteri individuati dalla legge fanno riferimento ai limiti disposti dall’articolo 37 del TUEL in combinato con quanto affermato dal Consiglio di Stato (parere n. 1506/2003, sezione I, 29.1.2003) sulla prevalenza del principio di rappresentanza delle minoranze rispetto alla necessità di limitazione numerica della rappresentanza stessa;


12. Si dispone pertanto che, in via ordinaria, per ogni singolo comune siano presenti, oltre al sindaco, due rappresentanti, uno di maggioranza ed uno di minoranza, prevedendo poi che i comuni più grandi, con popolazione superiore a 10.000 abitanti abbiano diritto ad esprimere un numero maggiore di rappresentanti e cioè quattro e che un eventuale ulteriore incremento di alcune unità possa prodursi, al fine di garantire una più ampia rappresentanza delle minoranze, comunque fino al limite massimo previsto dal TUEL;


13. Si favorisce la presenza, nel consiglio dell’unione, di consiglieri di entrambi i generi, con la disposizione di legge secondo la quale gli statuti devono prevedere norme atte ad assicurare la rappresentanza di genere e con lo stabilire lo scioglimento di diritto del consiglio nel caso in cui lo stesso risulti composto da soggetti di un unico genere;


14. Al fine di consentire ai comuni obbligati all'esercizio associato, mediante convenzione o unione, di adempiere a tale obbligo, la legge dà compiuta attuazione alle norme dell'articolo 14, commi da 26 a 30, Sito esternodel Sito esternodecreto-legge 78/2010 , prevedendo l'identificazione di 37 ambiti di dimensione territoriale adeguata, nei quali sono compresi tutti i 90 comuni tenuti a detto esercizio, identificati sulla base delle soglie di popolazione definite dalle norme statali, nonché, per favorire i processi di unità dell'amministrazione, anche comuni non obbligati all'esercizio associato;


15. Poiché la disciplina statale delle funzioni fondamentali è ancora in corso di completamento, con riguardo all'esatta identificazione del contenuto delle funzioni medesime, ed è necessariamente destinata ad essere integrata dalle discipline di settore, statali e regionali, è opportuno che, nel frattempo, vi siano indicazioni utili a consentire l'adempimento dei comuni. A tal fine, e per assicurare che il processo in corso si svolga in modo ordinato, la legge richiama in gran parte il contenuto Sito esternodel Sito esternoDecreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194 (Regolamento per l’approvazione dei modelli di cui all’Sito esternoart. 114 del D.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 , concernente l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), a cui l'Sito esternoarticolo 21, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’Sito esternoarticolo 119 della Costituzione ) fa riferimento, e consente, nel periodo transitorio, l'esercizio associato di dette funzioni secondo quanto emerge dagli atti regionali che fino a oggi hanno regolato l'esercizio associato volontario;


16. Si disciplinano gli adempimenti della Regione e dei comuni con popolazione fino a 1000 abitanti relativi all’istituzione delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 138/2011 convertito dalla Sito esternolegge 148/2011 per l’esercizio obbligatorio, in forma associata, di tutte le funzioni amministrative e di tutti i servizi pubblici di cui sono titolari; si dettano norme, in particolare, sulla la proposta di aggregazione territoriale da parte dei comuni interessati e l’eventuale definizione, in alternativa, da parte della Giunta regionale, dell’aggregazione stessa;


17. Si favoriscono processi aggregativi, anche attraverso l’incentivazione all’istituzione delle stesse unioni di comuni, che possano portare nel tempo a fusioni. E' stabilito, perciò, il principio che la Regione promuove i processi di fusione, in particolare dei comuni tenuti all'esercizio obbligatorio di funzioni fondamentali, dandovi attuazione attraverso la previsione di contributi regionali di sostegno alle fusioni, di disciplina degli effetti della fusione, di impegni specifici per raggiungere intese e promuovere le leggi di fusione;


18. Le comunità montane non sono individuate dallo Stato tra gli enti mediante i quali i comuni possono esercitare le funzioni fondamentali. Se ne prevede pertanto l'estinzione. La disciplina dello scioglimento e dell'estinzione delle comunità montane sostanzialmente recupera e migliora (soprattutto per gli effetti successori) le norme della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle comunità montane). L'estinzione, perciò, avverrà anzitutto a seguito della trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni, seguendo il sistema già vigente, come modificato dalla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) che comporta la successione dell'unione alla comunità montana estinta e l'esercizio delle funzioni regionali che risultano conferite alla comunità al momento dell'estinzione su tutto il territorio della comunità montana estinta. É necessario, pertanto, stabilire un termine entro il quale procedere alla trasformazione. Se alla trasformazione non si procederà nel termine, è previsto che alla comunità montana succeda la provincia, fermo restando il successivo riordino di tale ente ai sensi del Sito esternodecreto legge 6 dicembre 2011, n.201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici), in relazione ai rapporti conseguenti all'esercizio delle funzioni in materia di forestazione, interventi di difesa del suolo, progetti finanziati con le risorse del fondo per la montagna o con risorse dell'Unione Europea; per le funzioni di bonifica è prevista una successione in via transitoria; per tutti gli altri rapporti, è previsto che succedano i comuni. Sono altresì individuati gli obblighi dei comuni complessivamente interessati alla successione. Quanto al personale, occorre confermare il principio del trasferimento in relazione alle funzioni trasferite, garantendo i rapporti di lavoro in corso e individuando la provincia quale ente cui viene trasferito anche il personale che in questi anni ha supportato la generalità delle funzioni conferite alla comunità montana. Tutto ciò, al fine di completare, per quanto possibile, il processo di estinzione entro il 2011, in modo da facilitare l'allineamento degli adempimenti finanziari degli enti interessati;


19. Per esigenze di coordinamento e di allineamento della disciplina regionale in materie connesse, si rende necessario riprodurre nella legge, semplificandola, la disciplina della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio) sui piccoli comuni, sull’indicatore del disagio, sugli interventi regionali di sostegno;


20. Per le medesime finalità e, dovendosi provvedere all'abrogazione della l.r. 37/2008 , occorre comunque confermare le norme sui territori montani e introdurre una nuova disciplina, incentrata sul fondo della montagna e sullo strumento negoziale, il patto per la montagna, destinato a darvi attuazione;


21. In coerenza con la Sito esternolegge 42/2009 , la Regione intende prevedere misure di premialità per le unioni di comuni. Una disciplina specifica è dedicata, in questo quadro, al sostegno ai servizi di prossimità;


22. Nel confermare l'assegnazione delle risorse regionali per le funzioni conferite, è necessario prevedere criteri per il trasferimento del personale e delle relative risorse, quando tutte o parte di dette funzioni siano assegnate ad altro ente locale ed altre disposizioni di rilievo finanziario. In questo quadro, è altresì opportuno dettare la disciplina di principio e programmatica per l'attuazione del federalismo fiscale;


23. Si stabilisce la costante informazione del Consiglio regionale, attraverso specifiche relazioni della Giunta di cui agli artt.108-110, su tutti i fondamentali passaggi del percorso di riforma dei processi associativi e politiche per le aree disagiate;


24. Con disposizioni transitorie, occorre assicurare il passaggio dalla disciplina delle leggi abrogate a quella attuale, salvaguardando i procedimenti amministrativi in corso, anche di carattere finanziario. In tale contesto, di particolare rilievo è l'articolo 113. É altresì necessario stabilire termini per l'adeguamento degli statuti delle unioni alla disciplina della presente legge o a sue modifiche;


25. E' altresì necessario differire l'efficacia di alcune disposizioni e prevedere che alcune disposizioni di legge abrogate continuino ad essere applicate per l'anno 2011; in tal senso dispone l'articolo 112 della presente legge, per il fondo della montagna, per i contributi ai piccoli comuni in situazione di maggior disagio, per i provvedimenti di attuazione della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni) per i requisiti per la concessione dei contributi degli articoli 82 e 90. E' altresì previsto che il controllo della Regione sui bilanci delle unioni decorra dal 2013;


26. Nell'articolo 113 sono infine dettate disposizioni per i procedimenti in corso che hanno comportato la nomina di commissari ai sensi degli articoli 9, 15 e 17 della l.r. 37/2008 , ovvero ai sensi dell'articolo 141, commi 7 e 8, del TUEL; per dette attività commissariali sono previste disposizioni di raccordo, con salvezza degli atti adottati, nel caso di procedimento finalizzato all'estinzione dell'ente, per ragioni di uniformità di trattamento e al procedimento in corso non concluso si applicano le norme sopravvenute con la presente legge, sia per l'adeguamento del procedimento sia per gli effetti dell'estinzione;


27. Deve provvedersi, in relazione alle norme sulla cooperazione finanziaria, ad apportare conseguenti modifiche alle leggi regionali n. 12/2006 e n. 54/2009, nonché, in relazione all’ estinzione delle comunità montane, alla modifica della l.r. 36/2000 sulla composizione del CAL;


28. Nel costante perseguimento delle finalità di semplificazione e di razionalizzazione dell’ordinamento regionale si dispone l'abrogazione delle leggi regionali o di singole norme delle stesse in relazione alle quali la presente legge provvede a dettare una disciplina sostitutiva o ad acquisirne il contenuto;


29. La presente legge tiene conto del parere espresso dal CAL nella seduta del 2 novembre 2011, adeguando il testo alla condizione ed alle raccomandazioni ivi contenute, in particolare prevedendo una specifica intesa tra il presidente della Giunta ed il presidente del CAL per definire le modalità di partecipazione del CAL al tavolo di concertazione istituzionale;


30. Occorre, infine, prevedere che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, in relazione all’urgenza degli adempimenti previsti dalla legge medesima


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 11 aprile 2012, n. 14 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 24.

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Comma prima inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 25. Poi comma sostituito con l.r. 25 ottobre 2012 , n. 59 , art. 6. Infine comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 16.

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Numero soppresso con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 26.

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Periodo soppresso con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 27.

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Parola soppressa con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 27.

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Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 27.

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Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 30.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 32.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 34.

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Periodo prima modificato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 34. Poi periodo soppresso con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 30.

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Ambito (allegato A) inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 34.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 43.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 45.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 46.

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Comma così sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 3.

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Parole aggiunte con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 5.

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Parole aggiunte con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 6.

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Parola così sostituita con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 7.

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Periodo aggiunto con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 8.

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Nota soppressa.

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Periodo prima parzialmente modificato con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 10. Poi periodo così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 10.

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Parole soppresse con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 11.

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Periodo così sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 11.

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Periodo aggiunto con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 12.

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Rubrica così sostituita con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 13.

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Comma inserito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 13.

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Parole soppresse con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 14.

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Comma prima sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 14. Poi comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 14.

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Periodo aggiunto con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 15.

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Parole prima aggiunte con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 16. Poi parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 23.

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Comma prima sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 16. Poi comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 23.

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Comma abrogato con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 16.

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Alinea così sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 17.

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Lettera inserita con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 17.

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Comma prima sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 17. Poi comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 24.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 18.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 19.

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Note soppresse.

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Comma inserito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 22.

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Articolo inserito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 24.

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Numero così sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 24.

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Note soppresse.

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Parole aggiunte con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 26.

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Parole soppresse con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 27.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 29.

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Comma inserito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 29.

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Numero così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 10 dicembre 2012, n. 73 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 10 dicembre 2012, n. 73 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 10 dicembre 2012, n. 73 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 4.

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Costituzione dell'Ambito 10/2 nell'allegato A con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 30 luglio 2012, n. 683 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

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La composizione dell'Ambito 2 nell'allegato A è stata modificata con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 30 luglio 2012, n. 684 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

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L'Ambito 3 nell'allegato A è stato soppresso con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 30 luglio 2012, n. Sito esterno684 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

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La composizione dell'Ambito 6 nell'allegato A è stata modificata con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 30 luglio 2012, n. 685 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

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La composizione dell'Ambito 20 nell'allegato A è stata modificata con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 12 novembre 2012, n. 973 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

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La composizione dell'Ambito 13 nell'allegato A è stata modificata con deliberazione della Sito esternoGiunta Sito esternoregionale 12 novembre 2012, n. 974 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

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La composizione dell'Ambito 21 nell'allegato A è stata modificata con deliberazione della Sito esternoGiunta Sito esternoregionale 26 novembre 2012, n. 1031 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 . A decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 21 è soppresso il Comune di Fabbriche di Vallico, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 30 luglio 2013, n. 43 .

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L'ambito 23/2 nell'allegato A prima inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 35 , è stato ora soppresso con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 26 novembre 2012, n. 1031 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

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Ai sensi dell' art. 10, comma 2, della l.r. 18 giugno 2013, n. 31 , a decorrere dal 1° gennaio 2014 è soppresso l' Ambito 10/2, nell'allegato A.

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Ai sensi dell' art. 10, comma 9, della l.r. 18 giugno 2013, n. 32 , a decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 2 dell'allegato A, il Comune di Castelfranco Piandiscò sostituisce gli estinti Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò.

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La composizione dell'Ambito 20 nell'allegato A è stata modificata con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 29 luglio 2013, n. 635 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

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Comma prima parzialmente modificato con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 25. Poi comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 20.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 26. Poi articolo abrogato con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 5.

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Comma prima sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 27. Poi comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 29.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 30.

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Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 31.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 32.

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Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 33.

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Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 33.

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Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 33.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 34.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 34.

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Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 34.

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Lettera inserita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 35.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 36.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 36.

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Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 37.

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Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 38.

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Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 39.

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Note soppresse.

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Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 41.

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Nell' Allegato B, titolo elenco così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 42.

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Nell' Allegato B, titolo elenco aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 42.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 21.

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Parole soppresse con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 21.

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Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 22.

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Lettera prima sostituita con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 22. Poi lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 23.

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Articolo inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 24.

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Comma inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 25.

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Parole soppresse con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 22.

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A decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 23 dell'Allegato A, il Comune di Fabbriche di Vergemoli è inserito, in luogo del Comune di Vergemoli, per fusione dei Comuni di Fabbriche di Vallico e Vergemoli, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 30 luglio 2013, n. 43 .

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A decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 9 dell'allegato A, il Comune di Scarperia e San Piero sostituisce gli estinti Comuni di Scarperia e San Piero a Sieve, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 22 novembre 2013, n. 67 .

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A decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 29 dell'allegato A ,il Comune di Casciana Terme Lari sostituisce gli estinti Comuni di Casciana Terme e di Lari, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 22 novembre 2013, n. 68 .

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A decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 27 dell'allegato A, il Comune di Crespina Lorenzana è inserito, in luogo del Comune di Lorenzana, per fusione del Comuni di Crespina e di Lorenzana, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 22 novembre 2013, n. 69 .

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A decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 29 dell'allegato A, è soppresso il Comune di Crespina, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 22 novembre 2013, n. 69 .

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A decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 1 dell'allegato A, il Comune di Pratovecchio Stia sostituisce gli estinti Comuni di Pratovecchio e di Stia, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 22 novembre 2013, n. 70 .

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La composizione dell'Ambito 37 nell'allegato A è stata modificata con Sito esternodeliberazione della Sito esternoGiunta regionale 26 maggio 2014 , n. 424, ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

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La composizione dell'Ambito 37/2 nell'allegato A è stata modificata con Sito esternodeliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2014, n. 424 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

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Costituzione dell'Ambito 29/2 nell'allegato A con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 25 giugno 2013, n. 489 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

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Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 16.

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Articolo abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 18.

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Periodo aggiunto con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 19.

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Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 19.

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Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 20.

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Periodo aggiunto con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 20.

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Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 21.

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Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 22.

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Parole sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 23, ed ora così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 8.

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Parole aggiunte con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 23.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 23, ed ora così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 23.

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Parole inserite con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 24.

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Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 24.

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Lettera abrogata con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 24.

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Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 24.

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Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 24.

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Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 25.

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Capo abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 26.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 27.

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Comma aggiunto con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 28.

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Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 30.

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Lettera aggiunta con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 31.

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Comma inserito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 32.

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Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 33.

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Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 33.

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Comma inserito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 33.

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Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 34, ed ora abrogato con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 13.

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Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 35.

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 36.

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Comma aggiunto con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 36.

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Allegato A così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 37.

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Allegato B così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 37.

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Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 16.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 14.

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Allegato così sostituito con deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2016, n. 21.

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Articolo così sostituito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 3.

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Periodo così sostituito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 3.

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Periodo soppresso con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 5.

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Comma abrogato con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 6

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Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 8.

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Numero inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 10.

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Parola inserita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 10.

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Parole soppresse con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 11.

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Parola così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 12.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 12.

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Periodo inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 13.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 13.

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Lettera aggiunta con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 13.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 14.

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Comma inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 14.

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Parole inserite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 15.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 17.

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Comma aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 17.

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Rubrica così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2019, n. 34 , art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2019, n. 34 , art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 giugno 2019, n. 34 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 3.

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Periodo così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 9.

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Parole inserite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 10.

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Parole aggiunte con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 10.

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Parole inserite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 11.

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Numero così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 11.

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Lettera così sostituita con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 13.

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Lettera così sostituita con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 13.

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Rubrica così sostituita con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 14.

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Lettera aggiunta con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 17.

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Periodo così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 18.

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Allegato A sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 19, ed ora così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 art. 11.

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Allegato B così sostituito con l.r. 26 luglio 21019 , n. 49, art. 19. Si veda la delibera di Giunta n. 919 del 31.07.2023 con cui l'allegato B è stato nuovamente modificato.

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Allegato Bbis inserito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 19.

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Si veda l’art. 17 (Unione di comuni. Interpretazione autentica dell’articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011 ) della l.r. 6 luglio 2020, n. 51 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51 , art. 19.

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Tabella “Ambito 21” soppressa con l.r. 6 luglio 2020, n. 51 , art. 19.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 1.

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Numero così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 1 .

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 . art. 8 , comma 1.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 . art. 8 , comma 2.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 . art. 8 , comma 3.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 . art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 . art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 12 aprile 2024, n. 13, art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.