TITOLO III
- Norme per l’esercizio associato di funzioni
CAPO I
- Norme generali
Art. 17
- Definizioni
1. Si ha esercizio associato di funzioni di enti locali quando, per effetto della stipula di un atto associativo, una struttura amministrativa unica svolge funzioni, e pone in essere atti e attività relativi, di cui sono titolari comuni o province.
2. Ai fini della presente legge, per “ente responsabile dell'esercizio associato” s'intende l’ente presso il quale opera la struttura amministrativa unica.
Art. 18
- Norme applicabili
1. L’esercizio associato di funzioni di enti locali, quando riguarda, tra l'altro, le materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, si svolge mediante convenzione tra enti locali e mediante unione di comuni, ai sensi della presente legge e secondo la disciplina del presente titolo.(140) Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22, art. 16.
2. L'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali dei comuni si svolge ai sensi del capo IV del presente titolo.
2 bis. Salva diversa espressa disposizione di legge regionale:
a) quando una legge statale prevede l'obbligo da parte dei comuni di esercizio associato di altre funzioni, detto obbligo è assolto negli ambiti e con le modalità previsti dalla presente legge;
b) se una legge regionale stabilisce che l'esercizio associato di funzioni comunali si svolge tra tutti i comuni di un ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), si applicano le seguenti disposizioni: 1) l'esercizio associato è svolto mediante unione di comuni, nel caso in cui il territorio dell’ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto coincida con quello dell'unione;
2) negli altri casi l'esercizio associato è svolto mediante convenzione di cui all'articolo 20. La conferenza dei sindaci dell’ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto stabilisce le modalità di esercizio associato, tra quelle di cui agli articoli 21 e 22, individua l'ente responsabile dell'esercizio associato, è l'organo comune di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), delibera gli eventuali atti di programmazione locale previsti dalla legge regionale, attinenti all'esercizio associato. La conferenza è composta da tutti i sindaci dell’ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto e ad essa si applicano le norme di funzionamento di cui all'articolo 34 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Alla conferenza dei sindaci partecipano anche i presidenti delle unioni di comuni dell’ambito. (6) Comma prima inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 25. Poi comma sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59, art. 6. Infine comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22, art. 16.
4. Per quanto non rientrante nell’esercizio associato di cui all’articolo 17, comma 1, restano ferme le modalità di esercizio congiunto o coordinato di funzioni, compiti, attività e servizi, nonché le diverse forme di collaborazione tra enti locali, previsti dalla legislazione statale, in particolare dagli articoli 30, comma 1, e 34 del TUEL, e dalla legislazione regionale.
Art. 19
- Atti associativi tra Regione ed enti locali
1. La Regione può esercitare funzioni amministrative in forma associata con comuni e province, mediante stipula di convenzione di cui al presente titolo.
2. La convenzione:
a) è approvata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere favorevole della commissione consiliare competente per materia;
b) è sottoscritta dal sindaco del comune e dal presidente della provincia aderenti;
c) prevede che l’ente presso il quale opera la struttura amministrativa unica sia la Regione;
d) prevede che all’organo di cui di cui all'articolo 20, comma 2, lettera c), partecipi il Presidente della Giunta regionale o l’assessore delegato, che lo presiede;
e) può prevedere che la successione di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), riguardi anche la Regione.
4. Per quanto non previsto dai commi 2 e 3, si applicano le disposizioni del capo II del presente titolo.
CAPO II
- Esercizio associato mediante convenzione
Art. 20
- Convenzione
1. L'esercizio associato di cui all’articolo 17, comma 1, della presente legge, può essere attivato mediante la stipula di apposita convenzione, prevista dall’articolo 30 TUEL, ed integrata dalla disciplina del presente articolo, con la quale sono costituiti uffici comuni o è individuato l’ente delegato ad esercitare la funzione.
2. La convenzione indica:
a) la funzione oggetto dell’esercizio associato; la durata dell’esercizio associato; l’ente che assume la responsabilità dell’esercizio associato, presso il quale, a seguito della costituzione dell’ufficio comune o per effetto della delega, è operante la struttura amministrativa competente all’esercizio della funzione;
b) i criteri per la definizione dei rapporti finanziari tra gli enti, in particolare per la partecipazione alle spese derivanti a qualsiasi titolo dall’esercizio associato;
c) la costituzione e le norme di funzionamento di un organo comune, composto dai sindaci o presidenti di provincia, o loro delegati, che assume il compito di esprimere l’indirizzo politico, il coordinamento dell’organizzazione e dello svolgimento dell’esercizio associato, e la definizione dei rapporti finanziari tra gli enti;
d) le modalità per il recesso dal vincolo associativo da parte del singolo ente; le modalità semplificate nel caso in cui il recesso sia motivato da esercizio della funzione mediante unione di comuni;
e) le modalità per lo scioglimento consensuale del vincolo associativo da parte degli enti partecipanti; gli effetti derivanti dal recesso e dallo scioglimento; i comuni o le province associati che, rispettivamente, succedono nei rapporti attivi e passivi e nel contenzioso insorto; i comuni o le province associati tenuti alla conclusione dei procedimenti amministrativi in corso e la disciplina da applicare per garantire la continuità amministrativa;
f) le norme regolamentari applicabili, anche mediante rinvio a regolamenti approvati o da approvarsi da parte dell’ente responsabile dell’esercizio associato, per lo svolgimento dell’esercizio medesimo.
3. Se la convenzione non specifica i procedimenti, i servizi e le attività che rientrano nell'esercizio associato della funzione, l'esercizio medesimo è costituito dall'insieme dei procedimenti, dei servizi e delle attività ad essa inerenti secondo l'ordinamento vigente.
Se la convenzione non specifica la decorrenza dell’esercizio associato, questa si intende dalla data della stipulazione.(34) Periodo aggiunto con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59, art. 8.
4. Per quanto non previsto dalla convenzione ai sensi del comma 2, lettera f), l’ente che assume la responsabilità dell’esercizio associato approva la disciplina regolamentare per lo svolgimento della funzione.
5. La convenzione può prevedere la partecipazione degli enti alle spese a qualunque titolo derivanti da contenzioso, che sono sostenute dall’ente responsabile dell’esercizio associato.
6. Le norme della convenzione integrano, quale disciplina specifica che si applica per l'esercizio associato, le norme regolamentari dei singoli enti.
7. In mancanza o carenza di disciplina della convenzione sugli effetti del recesso, l’ente recedente resta obbligato per le obbligazioni assunte e per le spese deliberate prima del recesso.
8. Se la convenzione non ha disciplinato le modalità di scioglimento, prima della scadenza del termine di durata, del vincolo associativo, questo cessa di avere effetto a seguito della stipula di una specifica convenzione di scioglimento, con la quale sono individuati gli enti che sono tenuti alla conclusione dei procedimenti in corso e gli enti che succedono nei rapporti attivi e passivi, e sono stabiliti gli altri effetti, anche patrimoniali e finanziari, dello scioglimento.
9. In mancanza o carenza di disciplina della convenzione sugli effetti dello scioglimento consensuale del vincolo associativo, gli enti locali che avevano sottoscritto la convenzione succedono ad ogni effetto nei rapporti giuridici instaurati a seguito dell’esercizio associato, secondo i principi della solidarietà attiva e passiva.
10. Salvo diversa disciplina prevista dalla convenzione, se un comune esercita una funzione mediante convenzione con una unione di cui non fa parte, e successivamente intende esercitare la stessa funzione partecipando ad un'altra unione:
a) il recesso dal vincolo associativo precedente, relativo alla funzione, opera dalla data che lo statuto di detta altra unione prevede per l'avvio dell'esercizio associato;
b) l’ente recedente è tenuto a comunicare ai soggetti sottoscrittori della convenzione l'atto di approvazione dello statuto;
c) l'ente recedente resta comunque obbligato per le obbligazioni assunte e per le spese deliberate prima del recesso dal vincolo associativo.
Art. 21
- Convenzione di costituzione di ufficio comune
1. Con la convenzione di cui all'articolo 20, gli enti locali possono costituire un ufficio comune, che opera per l’esercizio delle funzioni oggetto della convenzione medesima, in luogo dei singoli uffici già competenti in via ordinaria.
2. La convenzione individua l’ente presso il quale l’ufficio comune è costituito.
3. L’ufficio comune opera come struttura di ogni singolo ente, al quale sono imputati ad ogni effetto i relativi atti.
4. La convenzione può altresì prevedere che l’ufficio possa gestire procedimenti unici che riguardano una pluralità di enti associati; in questo caso, l’ufficio agisce contemporaneamente in qualità di struttura degli enti associati per i quali opera e gli effetti degli atti sono imputati a tutti gli enti associati.
5. La convenzione deve stabilire se il responsabile dell’ufficio adotta gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa, sul bilancio di ogni singolo ente ovvero sul bilancio dell’ente presso cui l’ufficio è costituito. In mancanza, il responsabile dell'ufficio adotta gli atti di gestione finanziaria esclusivamente sul bilancio dell'ente presso cui l'ufficio opera.
6. La convenzione detta le norme per l’organizzazione dell’ufficio comune. Per quanto non previsto dalla convenzione, l’ufficio è considerato come struttura dell’ente presso cui è costituto.
Art. 22
- Convenzione di delega
1. Con la convenzione di cui all'articolo 20, gli enti locali possono delegare l’esercizio di funzioni ad uno degli enti partecipanti all’accordo, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
2. La delega non può essere limitata allo svolgimento di attività istruttorie, e deve comportare l’adozione dei provvedimenti amministrativi attinenti l’esercizio della funzione, compresi gli atti di gestione. Gli atti adottati nell'esercizio della delega sono imputati ad ogni effetto all'ente delegato.
3. La convenzione non può contenere disposizioni che limitano l’autonomia organizzativa dell’ente delegato nell’esercizio delle funzioni oggetto della delega.
CAPO III
- Esercizio associato mediante unione di comuni
SEZIONE I
- Norme generali
Art. 23
Abrogato.
Art. 24
- Unione di comuni
1. L'esercizio associato di cui all’articolo 17, comma 1, della presente legge, può essere attivato mediante la costituzione di un’unione di comuni, disciplinata dalle disposizioni del presente capo, nell'ambito dei principi stabiliti dall'articolo 32 del TUEL. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capo, si applicano le disposizioni dell'articolo 32 del TUEL e le disposizioni di legge statale che alle unioni di comuni fanno riferimento.
2. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei comuni. L’unione è costituita mediante sottoscrizione, da parte dei sindaci dei comuni associati, dell’atto costitutivo e lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nell’albo pretorio del comune associato che per ultimo ha provveduto a detto adempimento. La pubblicazione dello statuto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana è effettuata a cura dell’unione e riporta la data in cui lo statuto è entrato in vigore. (142) Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22, art. 18.
3. Le modifiche statutarie, salvo quanto previsto all’articolo 25, comma 4, per le modifiche ricognitive, sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio dell’unione, previe deliberazioni conformi dei consigli comunali. La proposta di modifica è adottata dalla giunta dell'unione all'unanimità dei componenti ed è trasmessa ai comuni; il comune si esprime, con deliberazione del consiglio approvata, a maggioranza assoluta dei componenti, sul testo della proposta di modifica. La deliberazione del consiglio comunale adottata con modifiche del testo o subordinata a condizioni non è valida per il procedimento di modifica statutaria. Le modifiche statutarie possono essere deliberate solo dal consiglio dell’unione a maggioranza assoluta dei componenti quando riguardano adeguamenti di mero recepimento di disposizione di legge. Le modifiche statutarie entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro pubblicazione nell’albo pretorio dell’unione di comuni. La pubblicazione dello statuto, a seguito delle modifiche statutarie, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana è effettuata a cura dell’unione e riporta la data in cui le modifiche statutarie sono entrate in vigore. Sono comunque in vigore gli statuti delle unioni pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana alla data di entrata in vigore del presente comma. (95) Comma prima sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 27. Poi comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22, art. 18.
4. Fatte salve le unioni già costituite all’entrata in vigore del presente comma, l’unione può essere costituita esclusivamente tra comuni del medesimo ambito di cui all’allegato A, deve essere costituita da almeno tre comuni e deve raggiungere il limite demografico minimo di 10.000 abitanti. (36) Periodo prima parzialmente modificato con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59, art. 10. Poi periodo così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22, art. 18.
Le unioni di comuni possono stipulare convenzioni tra loro o con singoli comuni ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del TUEL, nonché convenzioni di cui all'articolo 20 con singoli comuni, a condizione che le unioni siano gli enti responsabili dell'esercizio associato.
(265) Si veda l’art. 17 (Unione di comuni. Interpretazione autentica dell’articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011) della l.r. 6 luglio 2020, n. 51.
5. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni.
5 bis. In caso di recesso dall’unione, il comune può approvare, nelle more della conclusione del relativo procedimento, gli atti di adesione ad altra unione o di costituzione di altra unione; l'adesione o la sottoscrizione dell'atto costitutivo sono efficaci dopo la conclusione del procedimento di recesso. (37) Comma inserito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59, art. 10.
6. L'unione e i comuni associati trasmettono alla Giunta regionale l'atto di costituzione, lo statuto, le modifiche statutarie, le deliberazioni di recesso e di scioglimento, gli atti relativi alla composizione degli organi di governo e gli altri atti previsti dalla presente legge. Salvo diversa previsione della presente legge, gli atti sono trasmessi entro dieci giorni dalla loro esecutività.
7. Nel territorio della regione non possono essere costituite unioni con la medesima denominazione. La denominazione identifica esclusivamente il territorio dell'unione.
Art. 25
- Statuto dell'unione
1. Lo statuto dell’unione detta i principi e le norme generali di organizzazione dell'unione stessa.
2. Lo statuto, in particolare:
a) in conformità con le disposizioni del presente capo:
1) specifica le attribuzioni degli organi di governo;
2) disciplina la composizione del consiglio nel caso di cui all’articolo 27, comma 2, nonché i criteri per garantire la rappresentanza di genere ai sensi dell’articolo 28;
3) stabilisce le maggioranze necessarie per la validità delle sedute e per le deliberazioni del consiglio e della giunta nei casi in cui la legge rimette allo statuto la determinazione di maggioranze diverse da quelle previste agli articoli 32 e 33;
4) disciplina l'elezione del presidente dell'unione, la durata del mandato e le cause di cessazione di cui all’articolo 34, individuando il sostituto in caso di assenza o impedimento temporanei o di cessazione;
6) disciplina le dimissioni volontarie.
b) dispone sulle modalità di insediamento del consiglio dell'unione a seguito di scioglimento del consiglio medesimo;
c) stabilisce la durata dell’unione, comunque non inferiore a dieci anni;
d) individua la pluralità di funzioni comunali svolte dall’unione;
e) stabilisce criteri per l’attribuzione da parte dei comuni delle risorse finanziarie per il funzionamento dell'unione, e comunque per lo svolgimento delle sue funzioni, dei servizi e delle attività;
f) disciplina forme di comunicazione annuale ai consigli comunali sulle attività svolte dall’unione;
g) stabilisce termini e modalità per il recesso dall'unione, o dal vincolo associativo per una determinata funzione, da parte del singolo comune, ovvero per lo scioglimento consensuale dell'unione o del vincolo associativo per una determinata funzione da parte di tutti i comuni; stabilisce, fatto salvo quanto previsto agli articoli 39, 41, 49 e 50 della presente legge, gli effetti derivanti dal recesso e dallo scioglimento, i comuni che succedono nei rapporti attivi e passivi e nel contenzioso insorto, i comuni tenuti alla conclusione dei procedimenti amministrativi in corso e la disciplina da applicare per assicurare la continuità amministrativa;
h) stabilisce le modalità e i termini, non superiori a sei mesi, per il recesso del comune che intende costituire altra unione di comuni o aderire ad altra unione già costituita.
3. Le modifiche relative alle funzioni oggetto dell'esercizio associato tra i comuni dell'unione comportano modifica dello statuto.
4. Le modifiche da apportare a seguito dell'avvenuto recesso, secondo statuto, del singolo comune, sono adottate, a titolo ricognitivo, dalla giunta dell'unione. Alla deliberazione di approvazione delle modifiche apportate ai sensi del presente articolo è allegato il testo coordinato dello statuto.
Lo statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e riporta gli estremi della deliberazione della giunta dell’unione.(143) Periodo aggiunto con l.r. 3 marzo 2015, n. 22, art. 19.
5. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, le unioni di comuni
(144) Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 22, art. 19.
adeguano lo statuto in conformità alle disposizioni
(38) Parole soppresse con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59, art. 11.
del presente capo. Nel periodo transitorio continuano ad avere efficacia le disposizioni statutarie adottate ai sensi della legislazione previgente.
Decorso tale termine, le disposizioni statutarie in difformità al presente capo non si applicano, e si applicano le disposizioni del capo medesimo; fatta salva la disciplina transitoria di cui all’articolo 110 per il presidente dell’unione che non ricopre la carica di sindaco, se uno degli organi di cui all’articolo 26, comma 1, risulta costituito in difformità alle disposizioni del presente capo, gli organi medesimi decadono di diritto, e sono così provvisoriamente costituiti: a) il consiglio dell’unione è composto dai sindaci dei comuni associati e dai rappresentanti individuati ai sensi dell’articolo 29;
b) la giunta dell’unione è composta da tutti i sindaci dei comuni associati;
SEZIONE II
- Organi di governo dell'unione
Art. 26
- Norme generali
1. Sono organi di governo dell'unione il consiglio, la giunta e il presidente.
2. Lo statuto prevede che gli organi di governo siano composti unicamente da sindaci e consiglieri dei comuni associati, salvo i casi previsti dalla presente legge.
3. Chi riveste una carica negli organi dell'unione di comuni cessa dalla carica nei casi, con le modalità e nei termini previsti dal TUEL e dalla presente legge.
4. Il sindaco del comune associato è componente di diritto del consiglio e della giunta dell'unione. In detti organi è sostituito dal vicesindaco in carica, esclusivamente nei casi di decesso, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione dall’esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 36, commi 2, 2 bis e 3. Se il vicesindaco non è in carica, il sindaco è sostituto dall'assessore del comune in carica più anziano di età. Il sindaco è altresì sostituito dai soggetti individuati dagli articoli 36, comma 3 bis, e 37, comma 2 bis, nei casi ivi previsti. (97) Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 29.
5. Lo statuto può prevedere che l'approvazione di una deliberazione del consiglio o della giunta sia condizionata al voto favorevole anche dei sindaci dei comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione dei comuni dell'unione, o di comuni montani, o di comuni obbligati all'esercizio associato di funzioni fondamentali per i quali l'unione svolge le funzioni medesime.
6. Al fine della omogenea composizione degli organi collegiali, volta a garantire la rappresentanza di ogni singolo comune e delle minoranze consiliari, lo statuto prevede che il consiglio e la giunta dell'unione siano composti secondo le norme previste dalla presente sezione.
Art. 27
- Composizione del consiglio dell'unione
1. Il consiglio è composto, per ciascuno dei comuni associati, dal sindaco e da due rappresentanti elettivi, uno di maggioranza e uno di minoranza, ovvero, nel caso di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, da quattro rappresentanti elettivi, due di maggioranza e due di minoranza.
Ai fini della determinazione della popolazione si considera la popolazione che è stata presa a riferimento per l’elezione del consiglio comunale ai sensi dell’articolo 37, comma 4, del Tuel.(40) Periodo aggiunto con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59, art. 12.
2. Nei casi in cui il numero dei componenti del consiglio definito ai sensi del comma 1, risulti inferiore di più di un’unità rispetto
al numero di consiglieri previsti per un comune con popolazione pari a quella complessiva dell’unione, (146) Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 22, art. 20.
lo statuto dell’unione può prevedere che il consiglio sia composto da un maggior numero di consiglieri, comunque non superiore al limite citato, stabilendo altresì i criteri per l’elezione dei consiglieri ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, e assicurando comunque che essi siano in numero pari e ripartiti in modo paritario tra maggioranza e minoranza.
3. I rappresentanti elettivi sono eletti dal consiglio comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il sindaco, e i consiglieri di minoranza, compreso il candidato eletto consigliere ai sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del TUEL.
I consiglieri di maggioranza e i consiglieri di minoranza eleggono i rappresentanti rispettivamente tra gli stessi consiglieri di maggioranza e gli stessi consiglieri di minoranza.(147) Periodo aggiunto con l.r. 3 marzo 2015, n. 22, art. 20.
4. Ai fini del comma 3:
a) è consigliere comunale di maggioranza il consigliere che, nelle elezioni comunali, è stato eletto nella lista o in una delle liste collegate al sindaco;
b) è consigliere comunale di minoranza il consigliere che, nelle elezioni comunali, è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al sindaco, compreso il candidato eletto consigliere ai sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del TUEL.
5. Nel caso in cui i rappresentanti elettivi siano più di due, i consiglieri di maggioranza e di minoranza eleggono distintamente i propri rappresentanti con voto limitato ad uno.
6. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 28 in materia di rappresentanza di genere, in caso di parità di voti, salva diversa previsione statutaria, è eletto il consigliere più anziano di età.
7. In assenza di minoranza consiliare, derivante dall’originaria composizione del consiglio comunale o da successive cessazioni, i rappresentanti elettivi del comune sono solo quelli di maggioranza e il numero dei componenti del consiglio dell’unione è automaticamente ridotto fino al rinnovo del consiglio comunale.
8. Il comune provvede all'elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dell’unione:
a) nel termine stabilito dallo statuto dell'unione, quando il consiglio comunale è stato rinnovato; in mancanza del termine, sono di diritto rappresentanti del comune i soggetti di cui al all'articolo 29;
b) in tutti gli altri casi, entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica di consigliere dell'unione.
Art. 28
- Rappresentanza di genere
1. Gli statuti prevedono disposizioni idonee a garantire la presenza di entrambi i generi nel consiglio dell’unione.
2. Il consiglio dell’unione in cui, a seguito dell’elezione dei componenti da parte di tutti i comuni dell’unione, non siano presenti consiglieri di entrambi i generi, è sciolto di diritto e ricostituito secondo le disposizioni dell’articolo 29.
Art. 29
- Rappresentanti del comune in caso di mancata elezione
1. Nel caso in cui i rappresentanti elettivi di un comune sono due e questi non sono eletti nei termini stabiliti all'articolo 27, comma 8, sono di diritto componenti del consiglio dell'unione:
a) il consigliere comunale di maggioranza che ha riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale e, in caso di parità di cifre individuali, il consigliere più anziano di età; in caso di rinuncia o cessazione per qualsiasi causa dalla carica di consigliere dell’unione, si applicano gli stessi criteri, non considerando il consigliere che ha rinunciato o che è cessato;
b) il consigliere comunale di minoranza eletto ai sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del TUEL, la cui lista o gruppo di liste ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti tra più consiglieri eletti ai sensi delle medesime disposizioni, il consigliere più anziano di età;
c) in caso di rinuncia o cessazione per qualsiasi causa dalla carica di consigliere dell’unione da parte del rappresentante di cui alla lettera b), il consigliere comunale di minoranza che ha riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale tra gli eletti in una o più liste non collegate al sindaco e, in caso di parità di cifre individuali tra più consiglieri aventi dette caratteristiche, il consigliere più anziano di età; in caso di ulteriore rinuncia o cessazione per qualsiasi causa, si applicano gli stessi criteri, non considerando il consigliere che ha rinunciato o che è cessato.
2. Nel caso in cui i rappresentanti elettivi di un comune siano in numero superiore a due e questi non siano eletti nei termini stabiliti all'articolo 27, comma 8, sono di diritto componenti del consiglio dell’unione:
a) i consiglieri comunali di maggioranza individuati ai sensi del comma 1, lettera a);
b) i consiglieri comunali di minoranza individuati come segue:
1) i consiglieri comunali di minoranza eletti ai sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del TUEL sono disposti in ordine decrescente di voti riportati dalla lista o dal gruppo di liste collegate e, in caso di parità di voti, in ordine di anzianità; sono individuati quali rappresentanti di minoranza del comune i consiglieri secondo l'ordine ivi stabilito, fino a concorrenza dei seggi da ricoprire nel consiglio dell'unione;
2) in caso di rinuncia o cessazione dei consiglieri di cui al n. 1), sono individuati i consiglieri di cui al comma 1, lettera c), eletti alle elezioni comunali nella medesima lista o nelle liste già collegate al consigliere che ha rinunciato o è cessato;
3) se vi sono ulteriori rappresentanti da individuare, si procede assegnando un rappresentante a ciascuna lista o gruppo di liste già collegate ai consiglieri di cui al n. 1), attribuendo il primo rappresentante alla lista o al gruppo di liste collegate che hanno ottenuto più voti e attribuendo quelli successivi alle liste o gruppi di liste collegate che seguono nell'ordine, e ripartendo dall'ordine iniziale fino all'esaurimento dei rappresentanti da individuare; stabiliti i seggi spettanti ad ogni lista o gruppo di liste già collegate ai consiglieri di cui al numero 1), i rappresentanti sono individuati secondo i criteri di cui al comma 1, lettera c), considerando solo la lista o il gruppo di liste collegate allo stesso consigliere.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nell’ipotesi prevista dall’articolo 28, comma 2.
4. Lo statuto può disporre diversamente da quanto previsto dal presente articolo, stabilendo i criteri per l'individuazione dei componenti di diritto in caso di mancata elezione dei rappresentanti elettivi nei termini di cui all'articolo 27, comma 8, e nel caso di cui all’articolo 28, comma 2.
Art. 30
- Sostituzione dei rappresentanti del comune
1. In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, comprese le dimissioni contestuali, dalla carica di consigliere dell’unione da parte di rappresentanti dei comuni, la composizione del consiglio è a tutti gli effetti corrispondentemente ridotta, ed è reintegrata di volta in volta a seguito di elezione dei sostituti o di entrata in carica dei componenti di cui all’articolo 29.
2. Se si deve sostituire, per un comune, un rappresentante di minoranza eletto si procede al rinnovo dell’intera rappresentanza delle minoranze di tale comune.
3. Il comune può, in ogni tempo, con le procedure di cui all'articolo 27, comma 3, sostituire i rappresentanti eletti o quelli individuati ai sensi dell'articolo 29. La sostituzione ha carattere fiduciario e non comporta motivazione di merito.
Art. 31
- Entrata in carica e cessazione del rappresentante del comune
1. Il rappresentante del comune entra in carica al momento dell'elezione a consigliere dell'unione; se è decorso inutilmente il termine per l'elezione, il rappresentante individuato ai sensi dell'articolo 29 entra in carica allo spirare del termine medesimo.
2. Il rappresentante del comune esercita le sue funzioni a partire dalla prima seduta del consiglio successiva all'entrata in carica. Se il consiglio dell'unione è stato sciolto, i nuovi consiglieri esercitano le funzioni dalla data di insediamento del nuovo consiglio.
3. Il consiglio dell'unione provvede, nella seduta di cui al comma 2, e secondo le modalità stabilite dallo statuto, alla convalida dell'entrata in carica del rappresentante eletto o di diritto.
a) dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio dell'unione, nei casi previsti dal TUEL e dalla presente legge;
b) dalla data di adozione del decreto di scioglimento del consiglio comunale;
c) dal momento in cui si verificano la sospensione o la decadenza disciplinate dall' articolo 11 del d.lgs. 235/2012 . La cessazione dalla carica di consigliere dell'unione resta ferma anche se la sospensione è cessata, e l'interessato può essere nuovamente eletto consigliere dell'unione ai sensi dell'articolo 30; d) dal momento in cui gli è stata notificata la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale ai sensi dell'articolo 69 del TUEL;
e) in tutti gli altri casi in cui sia cessato dalla carica di consigliere comunale, dal momento della cessazione. Detta disposizione si applica anche ai consiglieri comunali di cui agli articoli 36, comma 3 bis, e 110;
f) dal momento in cui le dimissioni volontarie dalla carica di consigliere dell'unione sono state acquisite al protocollo dell'unione;
g) dal momento in cui il consiglio dell'unione ha deliberato, secondo le previsioni statutarie e regolamentari, la decadenza per impedimento permanente o per accertamento delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 36, o per reiterata mancata partecipazione ai lavori del consiglio. (98) Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 30.
5. Il rappresentante del comune cessa, altresì, dalla carica di consigliere dell'unione dal momento dell'elezione del sostituto ai sensi dell'articolo 30.
6. Se la cessazione del consigliere dell'unione interviene dopo la convocazione del consiglio dell'unione, essa può essere rilevata anche al momento all'apertura della seduta, disponendosi l'immediata integrazione del consiglio con il sostituto. In tal caso, la comunicazione al sostituto sulla sua entrata in carica è valida anche se avvenuta il giorno stesso della riunione del consiglio, ed egli ha titolo per parteciparvi; la seduta può comunque avere luogo anche in assenza del sostituto.
Art. 32
- Consiglio dell'unione
1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'unione. Ha competenza limitatamente agli atti fondamentali, per i quali si applica, nelle parti compatibili, l'articolo 42 del TUEL.
2. Il consiglio è convocato e presieduto dal presidente dell'unione. Lo statuto può prevedere che sia eletto presidente del consiglio dell'unione un componente diverso; fino a detta elezione, e comunque in caso di assenza del presidente eletto, le funzioni di presidente del consiglio sono svolte dal presidente dell'unione.
3. Il consiglio approva il regolamento di funzionamento, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del TUEL. Salvo quanto previsto dalla presente legge, se il regolamento non dispone, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, secondo periodo, del TUEL, sul numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, le deliberazioni del consiglio dell'unione sono assunte con la partecipazione al voto di almeno la metà dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.
Art. 33
- Giunta dell'unione
1. La giunta dell’unione è composta da tutti i sindaci dei comuni associati che siano stati proclamati eletti nelle elezioni comunali. All'atto della proclamazione, il sindaco eletto sostituisce ad ogni effetto nella giunta dell'unione il sindaco cessato.
2. La giunta collabora con il presidente dell'unione nel governo dell'ente ed esercita le sue funzioni in forma collegiale. Opera con proprie deliberazioni, assunte dalla maggioranza dei componenti.
3. La giunta esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati, dalla legge e dallo statuto, al consiglio o al presidente. Dà attuazione alle deliberazioni del consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. Adotta i regolamenti sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto e degli indirizzi deliberati dal consiglio.
4. Quando la legge regionale prevede che un atto deve essere approvato da un organo amministrativo, comunque denominato, di cui fanno parte solo i sindaci dei comuni associati, questo si intende riferito alla competenza della giunta dell'unione.
Art. 34
- Presidente dell'unione
1. Il presidente rappresenta l'unione, è responsabile dell'amministrazione dell'ente, convoca e presiede la giunta e, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 2, il consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Può nominare tra i componenti della giunta il sindaco che lo sostituisce in casi di assenza o impedimento temporanei. In mancanza di nomina, le funzioni di presidente sono svolte dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica, non considerando il comune di cui è sindaco il presidente.
4. Salvo diversa disciplina statutaria, il sindaco eletto nelle elezioni comunali in sostituzione del sindaco presidente dell’unione assume la carica di presidente dell’unione dalla data di proclamazione a sindaco, e dura in carica per tutto il tempo residuo che sarebbe spettato al presidente cessato.
5. In ogni caso, se il presidente cessa dalla carica di sindaco, cessa altresì automaticamente dalla carica di presidente dell'unione.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, in caso di dimissioni, decesso, impedimento permanente, rimozione, decadenza di diritto, sospensione dall’esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 36, cessazione per scadenza del mandato del presidente ai sensi del comma 3, o per effetto di altre cause previste dallo statuto, fino all'elezione del nuovo presidente, le funzioni di presidente sono svolte dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica, non considerando il comune di cui è sindaco il presidente cessato. Lo statuto può, in alternativa, individuare il sindaco che svolge le funzioni di presidente fino all'elezione.
7. Il soggetto che sostituisce il sindaco nei casi previsti dall’articolo 26, comma 4 e articolo 35, non può comunque ricoprire la carica di presidente dell'unione
, salvo per il periodo in cui, per effetto delle suddette disposizioni, la giunta risulti composta interamente da sostituti dei sindaci. (99) Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 31.
8. L'atto costitutivo individua il sindaco che svolge transitoriamente le funzioni di presidente dell'unione per non più di novanta giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto medesimo fino alla data dell'elezione. Decorsi i novanta giorni senza che l'organo competente abbia provveduto all'elezione del nuovo presidente, e fino a detta elezione, la carica di presidente è ricoperta di diritto a rotazione ogni novanta giorni, alternando il sindaco del comune di maggiore dimensione demografica con il sindaco di minore dimensione demografica, escludendo ogni volta il sindaco che ha già ricoperto l'incarico. La durata rimane ferma anche in caso di ingresso o fuoriuscita di comuni dall'unione. A decorrere dalla data di elezione del presidente, si applica il comma 3, non considerando il mandato di presidente svolto ai sensi del presente articolo.
Art. 35
- Commissario del comune
1. Il commissario del comune, nominato ai sensi dell'articolo 141 del TUEL, sostituisce il sindaco e i rappresentanti del comune negli organi collegiali dell’unione. Il numero dei componenti del consiglio dell’unione è corrispondentemente ridotto fino all'entrata in carica dei nuovi rappresentanti del comune.
Art. 36
- Incompatibilità
b) colui che si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 63 del TUEL nei confronti dell'unione, salvo che per fatto connesso con l'esercizio del mandato di sindaco o di consigliere comunale.
2. Quando si verifica una situazione di incompatibilità il consiglio dell’unione provvede ai sensi dell'articolo 69 del TUEL.
2 bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, se l’incompatibilità di cui al comma 1, lettera a), riguarda un sindaco, la dichiarazione di incompatibilità può essere effettuata direttamente dal sindaco medesimo. Dalla data di acquisizione al protocollo dell’unione della dichiarazione di incompatibilità, il sindaco cessa di far parte degli organi dell’unione. Si applicano i commi 3 e 3 bis. (100) Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 32.
3. Se l'amministratore dichiarato incompatibile è un sindaco, si applica l'articolo 26, comma 4, secondo periodo. In caso di incompatibilità anche del vicesindaco, questi è sostituito dall'assessore del comune più anziano di età, e, in caso di ulteriore incompatibilità, dall'assessore del comune che segue nell'ordine di anzianità. La cessazione in qualsiasi momento della causa di incompatibilità del sindaco è accertata dal consiglio dell'unione e comporta il reintegro nelle funzioni di componente del consiglio e della giunta dell'unione, in sostituzione del vicesindaco o dell'assessore del comune.
3 bis. In caso di incompatibilità di un sindaco di un comune privo di giunta per effetto di legge, il sindaco è sostituito nel consiglio e nella giunta dell’unione da un consigliere del comune non in carica nell’unione, da lui delegato in via permanente. Fino alla nomina del consigliere delegato, il consiglio e la giunta dell’unione continuano a operare in composizione ridotta. Il consigliere delegato cessa dalle cariche dell’unione nel caso di reintegro del sindaco conseguente alla cessazione delle cause di incompatibilità accertata dal consiglio dell’unione. (100) Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 32.
4. Se la dichiarazione di incompatibilità riguarda il sindaco che ricopre la carica di presidente dell'unione, il presidente decade dalla carica.
5. Il soggetto che sostituisce il sindaco ai sensi del comma 3 cessa comunque dalla carica di componente del consiglio e della giunta dell'unione a seguito di cessazione della carica di assessore del comune. In tal caso, è sostituito a sua volta dall'assessore del comune in carica che segue nell'ordine di anzianità.
5 bis. Restano ferme le incompatibilità stabilite, per i componenti della giunta e del consiglio dell’unione, dalle disposizioni del capo VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ), per le quali si applica la disciplina ivi prevista. (101) Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 33.
Art. 37
- Dimissioni
1. Lo statuto disciplina, in conformità con i principi del TUEL, le dimissioni volontarie da presidente o da componente del consiglio dell’unione. In assenza di disciplina statutaria, le dimissioni sono indirizzate rispettivamente alla giunta o al consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’ente, nell’ordine temporale di presentazione; le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo dell’ente per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. In ogni caso, le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
2. Le dimissioni del sindaco da componente di diritto degli organi collegiali dell’unione sono prive di effetti. Sono altresì prive di effetti le dimissioni dagli organi collegiali dell'unione del soggetto che sostituisce il sindaco nei casi previsti dagli articoli 26, comma 4 e 35.
Sono fatti salvi i casi previsti dal comma 2 bis. (102) Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 33.
2 bis. Le dimissioni del sindaco da componente di diritto degli organi collegiali dell’unione sono ammesse esclusivamente in caso di scelta effettuata per incompatibilità, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera h), del d.lgs. 39/2013 . Il sindaco cessa dalle cariche dal momento in cui le dimissioni sono state acquisite al protocollo dell’unione. Le presenti disposizioni si applicano anche ai soggetti che sostituiscono il sindaco ai sensi della presente legge. Nel caso in cui, per dimissioni successive per incompatibilità, non residuano ulteriori componenti della giunta, la sostituzione è effettuata secondo le medesime modalità e per gli effetti dell’articolo 36, comma 3 bis. (103) Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 33.
SEZIONE III
- Disposizioni sull'organizzazione e sul personale
Art. 38
- Responsabili dei servizi
1. Nell’esercizio associato mediante unione non si applica l’
articolo 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2001”), concernente la facoltà dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale.
2. Lo statuto può prevedere che i responsabili dei servizi dell'unione esprimano i pareri e compiano le attività previste dalla legislazione statale o regionale anche per i singoli comuni associati, quando la legislazione medesima stabilisce che determinati atti, attinenti a funzioni che sono esercitate in forma associata, debbano comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli comuni.
Art. 39
1. L'unione di comuni, per l’esercizio delle funzioni e dei servizi affidati dai comuni e dalle province, opera di norma con personale distaccato, comandato o trasferito da detti enti.
In caso di trasferimento di personale dai comuni all'unione, si applicano le disposizioni dell'articolo 78, comma 3, in quanto compatibili.(11) Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 28.
1 bis. Ai fini dell'applicazione dell’articolo 32, comma 5, del TUEL, non rientrano nelle spese ivi previste quelle relative al personale derivante dal conferimento effettuato direttamente all’unione di funzioni e servizi da parte dello Stato o della Regione. (42) Comma inserito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59, art. 13.
2. Salvo diversa disciplina dello statuto o diverso accordo tra gli enti interessati, in caso di scioglimento dell'unione o di cessazione di funzioni affidate
da comuni, province e città metropolitana (43) Parole così sostituite con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59, art. 13.
, il personale di cui al comma 1, rientra, con provvedimento dell'ente di provenienza, nella disponibilità di detto ente.
3. In caso di cessazione di funzioni affidate
da comuni, province e città metropolitana (43) Parole così sostituite con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59, art. 13.
, l'unione, previa deliberazione della giunta adottata all'unanimità dei componenti, può stipulare accordi con l'ente di provenienza per il mantenimento presso l'unione del personale comandato o trasferito.
Art. 40
- Comunicazione della spesa per il personale
1. Le unioni di comuni, per le finalità di cui agli articoli 50, 90, comma 9, e 95, comma 1, lettera b), della presente legge trasmettono annualmente alla Giunta regionale l'elenco dei dipendenti, specificando il costo annuale di ciascuno di essi e le funzioni cui risulta assegnato in via esclusiva o prevalente, evidenziando, ove ricorra il caso, il personale che svolge le funzioni conferite dalla Regione.
Art. 41
- Norme di salvaguardia
1. In caso di scioglimento dell'unione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, il personale a tempo indeterminato che risulta comunque assegnato in via definitiva all'unione, anche per effetto di quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, è assegnato ai comuni associati sulla base di accordi intercorsi tra l'unione e i comuni medesimi.
2. In caso di mancato accordo l'unione non può essere sciolta.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale con contratto di lavoro a tempo determinato appartenente alle categorie del comparto degli enti locali, quando lo statuto non abbia dettato le regole per garantire la continuità dei rapporti di lavoro fino allo spirare del termine previsto dal contratto.
4. In caso di scioglimento dell'unione che esercita funzioni conferite dalla Regione, alle disposizioni del presente articolo si dà attuazione dopo l'avvenuto trasferimento delle funzioni ai sensi dell'articolo 50 della presente legge.
SEZIONE IV
- Disposizioni sulla gestione finanziaria
Art. 42
- Disciplina generale
1. Alle unioni di comuni si applicano i principi e le norme sull’ordinamento finanziario e contabile dei comuni di cui al TUEL, nonché i principi e le norme di coordinamento della finanza pubblica dettati dallo Stato, rivolti alle unioni medesime o alla generalità degli enti locali.
2. I comuni sono tenuti a trasferire all'unione risorse finanziarie sufficienti alla copertura integrale delle spese per il funzionamento dell’unione stessa, e comunque allo svolgimento delle funzioni, dei servizi e delle attività dell'ente.
3. Lo statuto dell'unione può stabilire norme per coordinamento dei bilanci dell'unione e dei comuni associati. Le spese per le quali non sono indicati dallo statuto i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie sono sostenute da trasferimenti dei comuni quantificati in misura proporzionale alla popolazione.
4. I bilanci, i provvedimenti di riequilibrio, i rendiconti approvati dall'unione sono trasmessi ai comuni associati entro dieci giorni dall'esecutività dell'atto di approvazione.
5. Le unioni di comuni sono tenute a definire e ad approvare un proprio piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, ai sensi dell’articolo 169, commi 1 e 2, del TUEL.
Art. 43
- Referto del controllo di gestione
1. Le unioni di comuni sono tenute ad applicare il controllo di gestione, secondo le modalità previste dagli articoli 196, 197, 198 e 198 bis del TUEL, dai propri statuti e dal regolamento di contabilità.
2. Dell’avvenuta trasmissione del referto alla Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 198 bis del TUEL è data comunicazione alla Giunta regionale.
Art. 44
- Unioni di comuni deficitarie
2. La condizione di ente strutturalmente deficitario è rilevata dalle risultanze riportate nella tabella del penultimo esercizio precedente quello di riferimento, trasmesso dalle unioni alla Regione. La tabella è approvata dalla Giunta regionale.
3. La decurtazione delle risorse regionali ha luogo sulle assegnazioni relative all’esercizio finanziario successivo a quello nel quale è stata data comunicazione del terzo rendiconto di gestione riportante la condizione di deficitarietà, ed è applicata anche negli anni immediatamente successivi, fino al superamento della condizione medesima.
Art. 45
- Fondo di anticipazione per temporanee esigenze di bilancio delle unioni
1. E' istituito un fondo di anticipazione per far fronte a temporanee difficoltà finanziarie delle unioni di comuni e a esigenze di riorganizzazione dei flussi finanziari tra unioni e comuni associati.
2. Il fondo opera fino alla concessione massima complessiva di 2.000.000,00 di euro. L'importo massimo concedibile alla singola unione di comuni non può essere superiore a 500.000,00 euro.
3. Le unioni di comuni che accedono al fondo sono tenute, entro trentasei mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale, al rimborso del finanziamento concesso, senza alcun onere per interessi.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a definire i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti e per il rimborso e il recupero delle somme anticipate. L'accesso al fondo, salvo quanto previsto dall'articolo 72, è comunque subordinato, per le unioni di comuni,
(148) Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 22, art. 21.
all'approvazione di conformi deliberazioni del consiglio dell'unione e dei consigli dei comuni associati sull'entità delle somme richieste, sul tempo della restituzione, sull'impegno dei comuni alla restituzione delle somme, ciascuno per la propria quota, in caso di mancata o non integrale restituzione da parte dell'unione.
5. In caso di mancata restituzione delle somme ai sensi del comma 3, la Regione procede a compensazione del credito, nei confronti dell'unione e dei comuni associati, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della
legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”).
6. Se è stato nominato il commissario di cui all'articolo 48, comma 2, la deliberazione del consiglio dell'unione di cui al comma 4 del presente articolo è sostituita dal decreto del commissario medesimo.
7. L'anticipazione può essere concessa anche se sussiste la situazione di cui all'articolo 44 .
Art. 46
- Gestione delle risorse aggiuntive per la montagna
1. Le unioni di comuni, ai sensi dell'articolo 87, comma 4, sono beneficiarie delle risorse aggiuntive per la montagna ed effettuano gli interventi destinati ai territori montani.
2. I provvedimenti che individuano gli interventi aggiuntivi destinati ai territori montani sono deliberati dagli organi collegiali con la maggioranza prevista dallo statuto, che preveda il voto favorevole anche dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni montani.
3. Se lo statuto non dispone sulle maggioranze ai sensi del comma 2, l’individuazione degli interventi aggiuntivi destinati ai territori montani è deliberata dal consiglio dell’unione, se tra i favorevoli si sono espressi anche i sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni montani.
SEZIONE V
- Controlli sulle unioni di comuni
Art. 47
- Effetti di provvedimenti statali
1. Quando gli organi dello Stato provvedono, ai sensi dell'articolo 141, commi 1, lettera a), 7 e 8, del TUEL alla sospensione o allo scioglimento del consiglio dell'unione di comuni, il presidente e la giunta dell'unione cessano dalle funzioni a decorrere dalla data di nomina del commissario.
Art. 48
- Mancata approvazione di bilanci
1. In caso di mancata approvazione del bilancio dell'unione di comuni nei termini previsti dalla normativa statale, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta dell'unione il relativo schema, il Presidente della Giunta regionale nomina con proprio decreto un commissario affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al consiglio dell'unione. Lo schema di bilancio indica le risorse che i comuni sono tenuti a trasferire all'unione ai sensi dell'articolo 42 commi 2 e 3.
2. In tal caso, e comunque quando il consiglio dell'unione non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il Presidente della Giunta regionale assegna al consiglio, con lettera trasmessa ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale nomina con proprio decreto un commissario per l'approvazione del bilancio.
3. Con il decreto di cui al comma 2, è disposto lo scioglimento del consiglio e della giunta dell'unione ed è dichiarata la decadenza del presidente; il commissario provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente in sostituzione degli organi di governo dell'unione fino alla loro ricostituzione.
4. A seguito dello scioglimento, i comuni provvedono all'elezione dei nuovi rappresentanti nel consiglio dell'unione secondo le norme della presente legge.
5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è stabilita la data di insediamento del nuovo consiglio ed è nominato, tra i sindaci dei comuni, il sindaco che svolge le funzioni di presidente fino all'elezione del nuovo presidente, o il sindaco che deve ricoprire la carica di presidente ai sensi dello statuto in caso di scioglimento degli organi.
6. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano a esercitare, fino all'entrata in carica dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
7. Dell’adozione dei provvedimenti della Regione di cui al presente articolo è data comunicazione al Prefetto. I medesimi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
9. I presidenti delle unioni di comuni sono tenuti a dare comunicazione alla Giunta regionale dell’avvenuta approvazione del bilancio di previsione,
del rendiconto di gestione (104) Parole inserite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 34.
e dell’adozione dei provvedimenti di riequilibrio se necessari ai sensi di legge. La comunicazione deve essere trasmessa entro dieci giorni dall’esecutività dell’atto di approvazione.
10. Per la nomina del commissario si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni
della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione). La nomina a commissario di un dirigente o un funzionario dipendenti dalla Prefettura - Ufficio territoriale del governo è effettuata previa intesa con il Prefetto. A tal fine, la Giunta regionale promuove la stipula di protocolli di intesa con le prefetture – uffici territoriali del governo.
Al commissario è riconosciuta un’indennità pari all’indennità lorda mensile del sindaco del comune di maggior dimensione demografica costituente l’unione, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute. L’indennità e le spese sono a carico dell’unione che provvede a liquidarle entro trenta giorni dalla cessazione del mandato commissariale. In caso di nomina di dirigente o funzionario di Prefettura, l’intesa può prevedere forme alternative di rimborso della retribuzione e delle spese sostenute. (105) Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 34.
11. Quando è nominato il commissario ai sensi dei commi 2 e 8, in deroga alle disposizioni del presente capo che disciplinano l'elezione o l'individuazione dei rappresentanti dei comuni e del presidente dell'unione:
a) i rappresentanti del comune che risultano componenti del consiglio dell'unione al momento della nomina del commissario non possono ricoprire la carica di consiglieri dell’unione per l’intero mandato amministrativo del comune;
b) il presidente dell'unione in carica al momento della nomina del commissario non può essere rieletto alla carica di presidente fino alla conclusione del mandato amministrativo di sindaco del comune.
SEZIONE VI
- Disposizioni finali
Art. 49
- Obblighi dei comuni
1. In caso di recesso, salvo diversa disciplina dello statuto dell'unione di comuni o, per quanto non previsto dallo statuto, salvo accordi intercorsi tra il comune interessato e l'unione, il comune recedente:
a) resta obbligato nei confronti dell'unione per le obbligazioni che, al momento in cui il recesso è efficace, non risultino adempiute verso l'ente, come derivanti dalla presente legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'unione, ovvero dalle convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti all'unione;
b) resta altresì obbligato nei confronti dell'unione per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il comune ha a qualsiasi titolo affidato all'unione, per tutta la durata di detti affidamenti.
2. In caso di scioglimento dell'unione, il comune già facente parte dell'unione resta obbligato, nei confronti degli enti che succedono nei rapporti dell'unione e limitatamente a detti rapporti, per le obbligazioni che, al momento dello scioglimento, non risultino adempiute verso l'unione, come derivanti dalla presente legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'unione, ovvero dalle convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti all'unione. Resta altresì obbligato, nei confronti degli enti che succedono nei rapporti dell'unione e limitatamente a detti rapporti, per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'ente subentrante per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il comune ha a qualsiasi titolo affidato all'unione, per tutta la durata di detti affidamenti. Sono fatti salvi gli accordi tra il comune e l'ente subentrante volti a regolare diversamente i loro rapporti a seguito dello scioglimento.
3. In caso di scioglimento dell'unione, per tutti i rapporti che non rientrano nella successione di cui al comma 2, il comune già facente parte dell'unione resta obbligato secondo quanto stabilito dallo statuto per i rapporti medesimi. In mancanza di disposizione statutaria, si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.
Art. 50
- Disposizioni sulle unioni che esercitano funzioni conferite dalla Regione
1. Nei casi in cui l'unione di comuni esercita, per effetto dell'articolo 68 o dei provvedimenti adottati ai sensi
della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane),
o dalla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) (266) Parole aggiunte con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 18.
funzioni conferite dalla Regione:
a) l'ingresso di un comune nell'unione non determina modifiche del territorio sul quale sono esercitate le funzioni conferite;
4. Per quanto necessario al fine di garantire l'ordinato ed efficace svolgimento delle funzioni regionali conferite, la Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 3, può stabilire,:
a) il differimento del termine dal quale il recesso
(44) Parole soppresse con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59, art. 14.
oppure lo scioglimento dell’unione sono efficaci; qualora, in relazione a tali eventi, sia necessario modificare le disposizioni legislative che attribuiscono le funzioni, il differimento è disposto fino all’entrata in vigore della legge di modifica;
b) la continuazione dell'esercizio delle funzioni da parte dell'unione anche sul territorio del comune che recede;
c) l'assegnazione delle funzioni ad altro ente competente ai sensi della legislazione regionale vigente, per il territorio del comune recedente;
d) le disposizioni necessarie ad assicurare la continuità dell’azione amministrativa tra gli enti interessati;
e) le disposizioni per la successione nei rapporti attivi e passivi tra gli enti interessati e per il trasferimento o la ripartizione dei beni, delle risorse strumentali e del personale, ivi compreso il termine della loro decorrenza;
f) le disposizioni per il periodo transitorio e le modalità da osservare per il trasferimento delle funzioni.
6. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui al presente articolo costituiscono titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione tra enti.
8. L'entrata in vigore di leggi regionali che modificano l'assetto delle funzioni conferite dalla Regione non comporta la modifica dello statuto dell'unione.
Art. 51
- Esercizio di funzioni affidate da altri soggetti pubblici
1. Nell'ambito dell'esercizio associato di funzioni comunali che rientrano nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, lo statuto dell'unione di comuni può prevedere che l'unione assuma l'esercizio di funzioni di altri soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, per esercitarle limitatamente al territorio dei comuni associati. Le funzioni da assumere devono avere riguardo a compiti amministrativi, attività o servizi di interesse comune, la cui integrazione con le funzioni esercitate dall'unione consente di perseguire sinergie o risparmi di gestione, semplificazione dei rapporti con l'utenza, miglioramento dei servizi per i cittadini.
2. L'assunzione delle funzioni è effettuata mediante convenzione con i soggetti pubblici interessati, approvata dal consiglio dell'unione con la maggioranza qualificata prevista dallo statuto, che preveda almeno il voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni associati.
3. La convenzione può stabilire, tra l’altro, le modalità di svolgimento delle funzioni o dei compiti, a tal fine utilizzando le forme generali della delega o della costituzione di uffici comuni, ovvero individuando specifiche modalità di organizzazione degli uffici. Può prevedere la costituzione di organi comuni di indirizzo per l'esercizio delle funzioni affidate. Deve prevedere la copertura della spesa da parte del soggetto pubblico interessato.
Art. 52
- Unione di comuni e Circondario dell'Empolese Valdelsa
1. L'ente associativo costituito dai comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci e denominato Circondario dell'Empolese Valdelsa, di cui alla
legge regionale 29 maggio 1997, n. 38 (Istituzione del Circondario Empolese Val d’Elsa quale circoscrizione di decentramento amministrativo), è riconosciuto ad ogni effetto anche quale unione di comuni.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i comuni provvedono all’adeguamento dello statuto in conformità alle disposizioni della presente legge.
3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che si sia provveduto alla modifica statutaria, si applicano le disposizioni del presente capo.
Art. 52 bis
1. Al fine di monitorare gli effetti che derivano dall'esercizio associato, da parte delle unioni di comuni, delle funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), nei diversi settori amministrativi di competenza regionale, nonché il concreto impatto del processo associativo sui comuni, sui cittadini e sulle imprese, è istituita la Conferenza permanente delle unioni di comuni, di seguito denominata “Conferenza”, cui partecipano il Presidente della Giunta regionale o l’assessore delegato, che la presiedono, i presidenti delle unioni di comuni e il presidente di ANCI Toscana. La partecipazione ai lavori della Conferenza non dà luogo ad alcun compenso o rimborso a carico del bilancio regionale.
2. La Conferenza si riunisce di norma annualmente, al fine di esaminare il consolidamento e lo sviluppo del processo associativo dei comuni mediante le unioni di comuni.
CAPO IV
- Esercizio associato di funzioni fondamentali
Art. 53
- Norme generali
2. In presenza di esercizio associato di funzioni comunali, presso ogni comune sono garantiti ai cittadini e alle imprese servizi di informazione, di ricezione di domande e di istanze, di conoscenza degli atti adottati che li riguardano. I servizi sono assicurati nell'ambito dell'organizzazione predisposta dalla forma associativa o direttamente dai comuni, secondo le modalità previste dagli atti associativi.
3. I servizi di sportello di cui al presente articolo, se attuati direttamente dai singoli comuni, non possono comportare lo svolgimento di compiti istruttori o decisori di competenza della forma associativa.
Art. 54
- Dimensione territoriale adeguata per l'esercizio delle funzioni dei comuni
1. La dimensione territoriale adeguata per l’esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali dei comuni è costituita da aggregazioni di comuni, aventi territorio di norma contermine e
(48) Parole prima aggiunte con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59, art. 16. Poi parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 22, art. 23.
con popolazione complessiva superiore a 5.000 abitanti,
come risultante dai dati ufficiali dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativi al censimento della popolazione 2021 (150) Parole sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 22, art. 23, ed ora così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 8.
. Detto limite è raggiunto dai comuni obbligati, tra di loro o in aggregazione con altri comuni dell'ambito.
2. I comuni di Capraia Isola e di Isola del Giglio, in ragione della specificità insulare del territorio dell’intero comune, ai sensi dell'
articolo 14, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010 , non sono obbligati a partecipare alle aggregazioni di cui al comma 1.
9. Resta ferma l'individuazione dell'ambito di dimensione territoriale costituito da tutti i comuni dell'isola d'Elba.
Art. 55
- Comuni tenuti all’esercizio associato delle funzioni fondamentali
1. Nell’ambito dei territori di cui all'allegato A, fatta eccezione per i comuni di cui all'articolo 54, comma 2, i comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se hanno fatto parte di comunità montane, come risultanti dai dati ufficiali ISTAT relativi al censimento della popolazione 2021, (154) Parole inserite con l.r. 3 marzo 2015, n. 22, art. 24.
avviano l’esercizio associato delle funzioni fondamentali mediante convenzione o unione di comuni, osservando i seguenti limiti dimensionali: (51) Alinea così sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59, art. 17.
a) il limite demografico minimo è di 5.001 abitanti e deve essere raggiunto da aggregazioni cui partecipano comuni obbligati o comuni obbligati e non obbligati; in particolare, i comuni obbligati, pur non raggiungendo complessivamente 5.001 abitanti, raggiungono il limite dimensionale se le loro funzioni fondamentali sono esercitate in unione di comuni
(155) Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 22, art. 24.
avente almeno 5.001 abitanti;
b bis) il limite dimensionale di cui alla lettera a), può essere diverso se nell'ambito è presente un solo comune obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali e se l'esercizio associato è svolto in convenzione; in tal caso detto limite dimensionale corrisponde alla popolazione complessiva del comune obbligato e del comune contermine associato; (52) Lettera inserita con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59, art. 17.
b ter) il limite dimensionale di cui alla lettera a), può essere diverso se almeno tre comuni costituiscono un’unione di comuni e svolgono, mediante la medesima unione, tutte le funzioni fondamentali per le quali è previsto l’esercizio associato obbligatorio. In tal caso il limite dimensionale corrisponde alla popolazione complessiva dei comuni costituenti l’unione; (107) Lettera inserita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 35.
2. Fermo restando l’obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali ai sensi della legislazione statale vigente, se è costituita un'unione di comuni cui partecipano comuni obbligati, tutti i comuni dell'unione sono tenuti almeno all’esercizio, mediante l’unione medesima, di due funzioni tra quelle indicate dall’articolo 90, comma 1, lettera b) (200) Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70, art. 11.
. (53) Comma prima sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59, art. 17. Poi comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22, art. 24.
4. Se l'unione svolge per tutti i comuni obbligati all'esercizio associato un numero di funzioni fondamentali superiore a quelle svolte per i comuni non obbligati, l'approvazione degli atti fondamentali dell'ente e delle norme per l'organizzazione degli uffici è soggetta a maggioranze, stabilite dallo statuto, che comportino il voto favorevole anche dei sindaci, partecipanti alla votazione, che rappresentino la maggioranza della popolazione dei comuni obbligati.(158) Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22, art. 24.
Art. 56
1. L'adempimento all’obbligo dell’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni in materia di servizi sociali è assolto negli ambiti e con le modalità previsti dalla legislazione di settore.
2. L'adempimento all’obbligo dell’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni in materia di urbanistica è assolto negli ambiti previsti dalla presente legge e con le modalità stabilite dalla legislazione regionale di settore.
3. L'adempimento all’obbligo dell’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni in materia di rifiuti è assolto negli ambiti e con le modalità stabilite dalla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007). 4. L'adempimento dell'obbligo di esercizio associato relativo al trasporto pubblico in ambito comunale è assolto anche nel caso in cui il comune abbia stipulato la convenzione di cui all' articolo 85 della l.r. 65/2010 . Art. 57
- Termini per l’esercizio associato delle funzioni fondamentali
Art. 58
CAPO V
Art. 59
Art. 60
Art. 61