Legge regionale 4 novembre 2011, n. 55
Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM). Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale.
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 14 novembre 2011
Art. 4
- Attuazione e monitoraggio del PRIIM
1. La Giunta regionale con proprie deliberazioni provvede all’attuazione del PRIIM in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione. (5)
2. La Giunta regionale presenta entro il 30 giugno (8) di ogni anno alla commissione consiliare competente e al Consiglio regionale un documento di monitoraggio, che descrive:
a) gli stati di realizzazione del PRIIM, con particolare riguardo a quanto programmato nell'anno precedente attraverso il DEFR (6) e le eventuali criticità riscontrate;
b) i risultati dell’attuazione del PRIIM con riferimento agli specifici obiettivi programmati;
c) le variazioni più rilevanti eventualmente intervenute nel quadro conoscitivo di riferimento.
Note del Redattore:
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