Legge regionale 10 ottobre 2011, n. 50
Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento” e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).
Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, del 17 ottobre 2011
Art. 22
- Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 20/2006
1. L’articolo 26 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:
“Art. 26 - Norme transitorie per le acque reflue urbane
1. Al fine di aumentare la capacità depurativa degli scarichi da piccoli agglomerati e la disponibilità effettiva di acqua per gli usi possibili, nonché al fine di concorrere al migliore utilizzo delle risorse idriche stesse e di sostenere le portate dei corpi idrici recettori, con particolare riguardo a quelle di magra, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 101, comma 10, del decreto legislativo, promuove e stipula accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati, per il raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo o dal piano di gestione.
2. Entro il 31 marzo 2012, gli accordi e contratti di programma di cui al comma 1, possono essere stipulati tra Regione, province, l’AATO, o il soggetto che assumerà le relative funzioni, ed i gestori del servizio idrico integrato, per la definizione degli interventi necessari all'adeguamento degli scarichi da piccoli agglomerati alle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all’articolo 13. A tal fine gli accordi e contratti di programma stabiliscono:
a) sulla base dei cronoprogrammi di cui al comma 4, tempi e modalità di attuazione degli interventi, nonché il termine di conclusione degli stessi nel rispetto di quanto previsto al comma 3;
b) le procedure per la verifica dello stato di attuazione degli interventi;
c) le procedure di revisione degli accordi medesimi in relazione allo stato dei corpi idrici recettori.
3. Gli interventi definiti negli accordi e contratti di programma di cui al comma 2 sono conclusi entro la data del 31 dicembre 2015, oppure, a condizione che non risulti pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al comma 1, anche successivamente a tale data, comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
4. Ai fini della stipula degli accordi di programma di cui al comma 2 ed entro il 30 novembre 2011, i gestori del servizio idrico integrato trasmettono alle province competenti il programma degli interventi, comprensivo del relativo cronoprogramma, approvato dall'AATO o dal soggetto che assumerà le relative funzioni.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.