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Legge regionale 10 ottobre 2011, n. 50

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento” e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, del 17 ottobre 2011

Art. 17
1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 20/2006 è soppressa.
2. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 20/2006 è sostituita dalla seguente:
“c) il limite diverso non deve compromettere il raggiungimento ed il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;”.
3. Alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 20/2006 le parole: “
ad acque lacustri, a basso ricambio
” sono sostituite dalle seguenti: “
ai corpi idrici tipizzati appartenenti alle categorie laghi, invasi e acque di transizione”.
4. Al comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 20/2006 dopo le parole: “
dalla vigente normativa
” sono inserite le seguenti: “
l’ente competente
”.
5. Al comma 7 dell’articolo 21 della l.r. 20/2006 le parole: “
il gestore
” sono sostituite con dalle seguenti “
i gestori”
.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.