Legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49
Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.
Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 12 ottobre 2011
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione ;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto;
Vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche; (7)
Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);
Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche “rifusione”); (8)
Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 21 giugno 2011;
Considerato quanto segue:
1. La disciplina regionale in materia di tutela dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da impianti di radiocomunicazione risale, per la Toscana, alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), abrogata con la presente legge ma, allo stesso tempo, riproposta in alcuni punti ed oggetto di aggiornamento e profonda rivisitazione per le novità intervenute dall’anno 2000 ad oggi;
2. Negli anni successivi all’entrata in vigore della l.r. 54/2000 è infatti radicalmente mutato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento: oltre alla riforma del Titolo V della Costituzione , sono entrate in vigore nuove norme statali e numerose pronunce, sia di legittimità costituzionale che dei giudici amministrativi, hanno contribuito a delineare il quadro dei principi entro cui si può esplicare la potestà normativa regionale;
3. In particolare la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), riserva allo Stato la definizione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità intesi come valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, mentre alle regioni è demandata, tra l’altro, l’individuazione degli “obiettivi di qualità”, intesi come criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili; a questa ripartizione di competenze la presente legge si attiene in modo scrupoloso senza invadere le competenze statali;
4. Inoltre il d.lgs. 259/2003 ha definito dettagliatamente le procedure per il rilascio dei titoli abilitativi relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici;
5. Il d.lgs. 259/2003 ha provveduto a dare attuazione ai principi di derivazione comunitaria di liberalizzazione e semplificazione delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi, al fine di assicurare una concorrenza leale ed effettiva, ed è stato pienamente legittimato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 336/2005;
6. Ulteriori pronunce della Corte costituzionale, ex multis, sentenza n. 307/2003, punto 7 del considerato in diritto, hanno chiarito che per le regioni rappresentano limiti insuperabili il rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del servizio sul territorio;
7. Per quanto sopraesposto si è posta dunque la necessità di procedere alla revisione della normativa regionale in materia di impianti di radiocomunicazione;
8. La materia interessa vari ambiti di competenza: anzitutto la tutela dell’ambiente, di competenza esclusiva statale, e ambiti appartenenti alla competenza concorrente delle regioni: la tutela della salute, il governo del territorio e l’ordinamento della comunicazione;
9. Con la presente legge la Regione intende dare attuazione alla l. 36/2001 e, nel rispetto del principio di precauzione del trattato istitutivo dell’Unione europea e delle competenze dello Stato, perseguire finalità di tutela della salute umana e di ordinato sviluppo del territorio mediante la corretta localizzazione, il corretto esercizio degli impianti di radiocomunicazione e il risanamento quando necessario;
10. L’ambito di applicazione della presente legge è limitato agli impianti fissi per telecomunicazione e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, in quanto la disciplina degli elettrodotti che operano con frequenza inferiore a 100 KHz (50 Hz), è contenuta in altre normative regionali di settore;
11. Sull’ambito di applicazione si è ritenuto opportuno assoggettare ad un regime semplificato alcune tipologie di impianti, utilizzando come criterio la potenza in antenna e la potenza irradiata isotropica equivalente (Equivalent Isotropical Radiated Power “EIRP”), legate la prima, all'entità complessiva dei campi elettromagnetici irradiati nell'ambiente e la seconda, alla massima esposizione ai campi che può determinare l'impianto ad una certa distanza dallo stesso. Più specificamente per EIRP si intende il livello di potenza equivalente che deve essere associato ad una sorgente isotropica per fornire la stessa densità di potenza emessa dall'antenna considerata nella direzione di massimo irraggiamento. (9) Tale semplificazione non esclude i controlli per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, l’assoggettamento alle procedure abilitative dettate dal d.lgs 259/2003 , nonché la piena applicazione della normativa edilizia e della pianificazione urbanistica comunale;
12. Al fine di assicurare la disponibilità di un quadro conoscitivo completo, aggiornato ed affidabile, il catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture (7) deve essere interoperabile con i sistemi informativi nazionali e regionali e (7) gestito in accordo con la normativa nazionale e regionale in materia di sistemi informativi e società dell’informazione, secondo criteri che assicurino l’interoperabilità con il catasto nazionale di cui all’articolo 7 della l. 36/2001 ;
12 bis. la Giunta regionale, mediante criteri tecnici, favorisce lo svolgimento coordinato e semplificato degli adempimenti in tema di autorizzazioni degli impianti e delle infrastrutture, definizione del programma comunale e popolamento del catasto regionale degli impianti anche ai fini di rispetto dei limiti di inquinamento elettromagnetico e sviluppo ordinato degli impianti, nell’esercizio delle competenze regionali di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, della l. 36/2001 ed in conformità al d.lgs. 259/2003; (10)
12 ter. La Regione promuove sistemi informativi a supporto della qualità delle comunicazioni e della copertura di rete. Tali sistemi saranno implementati nel rispetto della normativa sul trattamento dati ed evitando interferenze indebite con le attività di sanzionamento e controllo; (10)
13. Rispondono a criteri di semplificazione amministrativa le novità sugli adempimenti posti a carico dei gestori nonché l’istituzione all’interno del catasto di un’apposita sezione (11) degli impianti radioamatoriali, in cui sono raccolti i dati relativi ad impianti che hanno un minor impatto sulle emissioni elettromagnetiche;
14. In attuazione di quanto previsto dalla l. 36/2001 , si è proceduto all’individuazione di criteri di localizzazione che garantiscano il contemperamento delle contrapposte esigenze di minimizzare l’impatto delle emissioni elettromagnetiche e di garantire la funzionalità della rete e la copertura del servizio e l’esigenza di minimizzazione della esposizione della popolazione, che appare anche all’articolo 9, comma 1, tra i criteri del programma comunale degli impianti;
15. Tra i criteri localizzativi è previsto il divieto di installazione su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze (8) di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per telefonia mobile , salvo esigenze di copertura del segnale delle stesse strutture (9);
16. Si è ritenuto opportuno derogare ai suddetti divieti solo per gli impianti di telefonia mobile perché, per loro natura e diversamente dagli impianti di radiodiffusione televisivi, servono porzioni di territorio limitate e quindi, in taluni casi, di aree ospedaliere e universitarie particolarmente estese, potrebbe essere necessaria la loro installazione all’interno delle aree stesse;
17. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà e differenziazione, si conferma l’attribuzione delle competenze ai comuni delle funzioni amministrative concernenti il rilascio dei titoli abilitativi all’installazione e alla modifica degli impianti, i controlli e le azioni di risanamento;
18. Per quanto riguarda la disciplina delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi è stato effettuato un richiamo ai pertinenti articoli del d.lgs. 259/2003 in osservanza della citata giurisprudenza costituzionale che riserva allo Stato la disciplina delle procedure abilitative. È fatta salva l’applicazione dell’articolo 35, commi 4 e 4 bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; (12)
19. La previsione del programma comunale degli impianti, oltre a fornire ai comuni uno strumento di programmazione strategico per garantire un uso razionale del territorio e ridurre il più possibile l’impatto negativo degli impianti, risulta coerente con l’esigenza, più volte affermata dalla Corte costituzionale, di garantire procedure di rilascio dei titoli abilitativi “tempestive, non discriminatorie e trasparenti”. Esso infatti garantisce la rapida conclusione del procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi perché essi verranno richiesti in ragione di parametri predefiniti;
19 bis. In attuazione della direttiva 2018/1972/UE la presente legge persegue altresì l’obiettivo di “incentivare lo sviluppo tempestivo di reti ad altissima capacità, comprese le reti in fibra ottica e le reti senza fili di prossima generazione; (10)
20. Il risanamento degli impianti, in attuazione della l. 36/2001 , è essenziale ad assicurare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti e quindi, a questo scopo, sono previste sia le azioni di risanamento che la possibilità di procedere anche tramite la delocalizzazione delle infrastrutture;
21. Il piano di risanamento è elaborato ed attuato dalla Regione per ragioni di opportunità inerenti l’adeguatezza del livello regionale di governo; l’approvazione regionale non esclude che esso sia definito mediante un accordo coi soggetti gestori, nel rispetto della normativa vigente;
22. Per quanto riguarda l’articolo 14, in ossequio alla giurisprudenza della Corte costituzionale, sono poste sanzioni solo per gli ambiti di competenza legislativa sostanziale regionale mentre, ai commi 2 e 6 del medesimo articolo, ci si limita a richiamare le sanzioni previste dalla l. 36/2001 senza intento novativo;
23. Abrogato; (13)
24. Non possono essere accolte le proposte contenute nel parere del Consiglio delle autonomie locali che chiedono di inserire un onere di rilascio di fideiussione e di uno specifico atto d’obbligo da parte dei gestori in occasione del rilascio del titolo abilitativo; infatti la Corte costituzionale con sentenza n. 336/2005, in particolare punto 15.1. del considerato in diritto, ha ritenuto l’articolo 93 del d.lgs. 259/2003 “..espressione di un principio fondamentale..” della materia dell’ordinamento delle comunicazioni, “..in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni.”. Su queste basi la Corte costituzionale, con sentenza n. 272/2010, punto 3.2 del considerato in diritto, ha dunque confermato che, “…in mancanza di un tale principio..”, ogni singola regione “..potrebbe liberamente prevedere obblighi “pecuniari” a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio, appunto, di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti, nello stesso senso l’attuale formulazione dell’articolo 54 del d.lgs. 259/2003; (9)
24 bis. Circa gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, sono necessarie alcune precisazioni:
a) l'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 36/2001 attribuisce alle regioni la competenza alla “realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale [..] di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni dì esposizione della popolazione”. Il comma 3 dell’articolo 5, sostituito dalla legge regionale 20 marzo 2024, n. 11 (Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011), prevedeva che i gestori presentassero “entro il 31 ottobre di ogni anno” la dichiarazione sugli impianti e, quindi, la riformulazione del comma 4 operata dalla sopracitata l.r. 11/2024 alleggerisce tale onere che attualmente riguarda “l’attivazione e disattivazione dell'impianto esclusivamente entro quindici giorni da tale evento”.
b) Inoltre, il comma 5 dell’articolo 5 sostituito dalla l.r. 11/2024, richiede “informazioni relative alla configurazione di attivazione dell'impianto nel caso in cui la potenza sia inferiore rispetto a quanto richiesto nell’istanza di titolo abilitativo ai sensi dell’articolo 10, comma 5 bis”; anche qui si agisce nel rispetto della normativa statale ed infatti:
1) l’articolo 10, comma 5 bis, richiama specificamente casi di “qualsiasi modifica dell’impianto o della configurazione effettivamente esercita [..] soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 44 e seguenti del d.lgs. 259/2003”;
2) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 dicembre 2014 (Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore), stabilisce obblighi di comunicazione che riguardano, tra l'altro, le “informazioni riguardanti le eventuali condizioni di funzionamento anomalo degli impianti”. Quindi anche tali obblighi informativi si applicano nei limiti e con le modalità stabiliti dalle fonti statali senza imporre oneri ulteriori rispetto ad esse, compresi gli impianti di cui all'articolo 35, comma 4, del d.lgs. 98/2011 convertito dalla l. 111/2011; (10)
25. In accoglimento del sopracitato parere del Consiglio delle autonomie locali, all’articolo 12, comma 4, è precisato ulteriormente che la delocalizzazione degli impianti grava sui gestori, ed inoltre, all’articolo 16, comma 6, è prevista un’attività regionale di assistenza giuridica e tecnica ai comuni per le problematicità che dovessero emergere dopo il piano di risanamento regionale;
Approva la presente legge
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.