Legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49
Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.
Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 12 ottobre 2011
CAPO IV
- Disposizioni finali
Art. 15
- Disposizioni attuative
1. Entro un anno dall’entrata in vigore della l.r. 11/2024, la Giunta regionale approva la deliberazione sui criteri tecnici per lo svolgimento coordinato e semplificato degli adempimenti di cui all’articolo 4, comma 1.(63)
Art. 16
- Piano di risanamento
1. La Giunta regionale approva un piano di risanamento per adeguare gli impianti esistenti ai limiti, valori ed obiettivi di qualità ed ai criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma 1.
2. Il piano di risanamento:
a) è approvato, entro un anno dalla pubblicazione dei criteri di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) (65), su proposta dei soggetti gestori ovvero autonomamente e con oneri a carico dei gestori medesimi in difetto della proposta, sentiti i comuni interessati;
b) dopo l’approvazione è trasmesso ai comuni interessati entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURT;
c) è attuato dalla Giunta regionale mediante prescrizioni ai gestori per la riduzione a conformità indicata dal d.p.c.m. di cui all'articolo 4, comma 2, della l. 36/2001 .
3. Il piano di risanamento contiene:
a) la ricognizione delle situazioni di superamento dei limiti, valori ed obiettivi di qualità e di non rispetto dei criteri localizzativi;
b) le linee di azione da parte dei gestori, dei comuni territorialmente competenti e di eventuali soggetti interessati, per l'adeguamento ai limiti e criteri localizzativi di cui all'articolo 11. (66)
3 bis. Ai fini del comma 3, lettera b), i titolari degli impianti soggetti al risanamento implementano a propria cura e spese le azioni dell'articolo 12. (67)
6. Il Comitato tecnico per gli impianti di cui all'articolo 7 fornisce, su richiesta dei comuni, consulenza tecnica e giuridica ai fini dell'attuazione del presente articolo. (66)
Art. 17
- Disposizioni transitorie
1. Fino alla pubblicazione degli atti sui criteri tecnici per la gestione del catasto regionale e sulle modalità per la presentazione delle relative dichiarazioni, di cui, rispettivamente, all’articolo 4, comma 1, lettera a), d) ed f), sono fatti salvi, in quanto compatibili con la presente legge, i provvedimenti adottati in attuazione della l.r. 54/2000 .
2. Fino all’adeguamento dei piani operativi (69) comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all’articolo 11, comma 1.
3 bis. Gli impianti con titolo abilitativo antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 259/2003 non conformi alla normativa edilizia, qualora non presentino domanda ai sensi dell’articolo 10, sono soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e all’applicazione del risanamento ai sensi dell’articolo 12. (70)
8. Fino all’approvazione del programma comunale degli impianti, il titolo abilitativo è rilasciato:
a) nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c); (3)
b) tenuto conto dei programmi di sviluppo di cui all’articolo 9, comma 2;
c) nel rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del servizio sul territorio.
8 bis. Fino all’approvazione della deliberazione:
a) sui criteri tecnici per lo svolgimento coordinato e semplificato degli adempimenti di cui all’articolo 4, comma 1, non si applica l’articolo 5, comma 4;
b) sul programma comunale degli impianti di cui all’articolo 4, comma 1 bis, non si applicano le modifiche di cui all’articolo 9. (70)
13. (72) le strutture regionali, gli enti e i soggetti interessati attivano le modalità telematiche di comunicazione e trasmissione.
14. Il programma comunale degli impianti di cui all’articolo 9, tiene conto delle localizzazioni previste negli accordi di cui all’articolo 43, comma 3 (76), del d.lgs. 259/2003, conformi agli obiettivi di qualità di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a):
Articolo 17 bis
Clausola valutativa (74)
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto.
2. Ai fini di cui al comma 1, entro il 31 maggio 2025, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione contenente:
a) dati ed informazioni inerenti ai sistemi informativi a supporto della qualità delle comunicazioni e della copertura di rete implementati e resi disponibili per i comuni, ai sensi dell’articolo 3 bis ed elenco dei comuni che se ne sono avvalsi;
b) resoconto puntuale dell’attività di consulenza tecnica e giuridica svolta dal Comitato tecnico per gli impianti in merito alle azioni di risanamento di cui all’articolo 12 e dei pareri resi su questioni attinenti all’approvazione del programma comunale degli impianti di cui all’articolo 9;
c) elenco dei comuni che hanno approvato o aggiornato il programma comunale degli impianti e degli eventuali processi partecipativi attivati per la loro formazione.
3. La relazione di cui al comma 2 non sostituisce il rapporto di cui all’articolo 4, comma 3.
Art. 18
- Abrogazione
1. La legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), è abrogata.
Art. 19
- Norma finanziaria
1. Agli oneri relativi all’istituzione dell’inventario di cui all’articolo 6, stimati in euro 100.000,00 per il 2011 ed euro 50.000,00 rispettivamente per ciascuna delle annualità 2012 e 2013, si fa fronte, senza ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, con le risorse attualmente stanziate per le politiche ambientali del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011 – 2013, a valere sulla unità previsionale di base (UPB) 431 “Azioni di sistema per la tutela dell’ambiente – Spese di investimento” per euro 70.000,00 nel 2011 e sulla UPB 432 “Azioni di sistema per la tutela dell’ambiente – Spese correnti” per euro 30.000,00 nel 2011, euro 50.000,00 nel 2012 ed euro 50.000,00 nel 2013.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.