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Legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49

Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.

Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 12 ottobre 2011

CAPO III
- Controllo e sanzioni
Art. 13
- Vigilanza e controllo
1. I comuni svolgono la funzione di vigilanza e controllo avvalendosi dell’ARPAT ai sensi dall’Sito esternoarticolo 14, comma 1, della l. 36/2001 , nelle forme e con le modalità previste dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”).
2. I controlli verificano:
a) il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità;
b) l'attuazione, da parte dei soggetti obbligati, delle azioni di risanamento;
c) la corrispondenza dei parametri tecnici dell’impianto al titolo abilitativo.(55)

Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 15.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si osservano i criteri tecnici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), anche con riferimento ad eventuali e periodiche verifiche generali inerenti la conformità degli impianti e delle reti alle prescrizioni stabilite in sede di rilascio del titolo abilitativo.
4. Il personale incaricato dei controlli può accedere agli impianti e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni.
5. I costi ed il numero dei controlli (56)

Parole soppresse con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 15.

sono stabiliti dalla carta dei servizi e delle attività prevista dalla l.r. 30/2009 .
Art. 14
- Sanzioni amministrative
1. Chiunque installi, esercisca un'infrastruttura o (57)

Parole inserite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 16.

o modifichi un impianto, in assenza del titolo abilitativo di cui all'articolo 10, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 40.000,00 e alla cessazione immediata dell'esercizio dell'impianto; tali sanzioni sono irrogate dal comune competente.
1 bis. Chiunque installi o esercisca un impianto, in difformità da quanto dichiarato nella richiesta del titolo abilitativo di cui all'articolo 10, è soggetto alla sanzione amministrativa:
a) da 6.000,00 a 15.000,00 euro nel caso di difformità riguardante la potenza di irradiazione superiore a quanto dichiarato;
b) da 1.000,00 a 9.000,00 euro nel caso di difformità riguardante parametri radioelettrici o comunque parametri che incidono sull’impatto elettromagnetico dell’impianto;
c) da 100,00 a 1.000,00 euro nel caso di altre difformità. (6)

Comma inserito con l.r. 17 aprile 2018, n. 17, art. 2.

2. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel titolo abilitativo di cui all’articolo 10 è soggetta alla sanzione prevista dall’Sito esternoarticolo 15, comma 4, della l. 36/2001 ; tale sanzione è irrogata dal comune competente.
3. La mancata presentazione, da parte dei soggetti obbligati, delle dichiarazioni di cui all’articolo 5, comma 4 e di cui all’articolo 6, commi 2 e 3 (58)

Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 16.

è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 40.000,00 per ogni impianto; la sanzione complessiva non può comunque superare euro 300.000,00. La sanzione è irrogata dalla Regione, la quale contestualmente ordina al soggetto inadempiente la produzione della documentazione prescritta entro un termine perentorio, pena la cessazione dell'attività dell'impianto di cui si tratti.
4. La sanzione di cui al comma 3, è ridotta:
a) ad un decimo, in caso di mancata presentazione delle dichiarazioni relative agli impianti radioamatoriali (59)

Parole soppresse con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 16.

;
b) ad un quinto nel caso in cui le dichiarazioni siano presentate entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 5, comma 4 e di cui all’articolo 6, commi 2 e 3 (58)

Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 16.

.
4 bis. Le sanzioni di cui ai commi 1, 1 bis e 3 sono ridotte ad un quinto per gli impianti con potenza EIRP inferiore a 100 W e per i ponti radio. (60)

Comma inserito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 16.

5. La mancata attuazione delle azioni di risanamento di cui all’articolo 12, da parte dei titolari degli impianti, così come del rispetto dei relativi tempi e modalità stabiliti dal comune, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 20.000,00 a euro 100.000,00; tale sanzione è irrogata dal comune competente.
6. Il superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'Sito esternoarticolo 15, comma 1, della l. 36/2001 . Ai sensi dell’articolo 14, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la sanzione è irrogata dalla Regione. Il comune ordina le eventuali azioni di risanamento necessarie, secondo quanto previsto all’articolo 12. (61)

Periodo così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 16.

7. L'inosservanza di quanto previsto all'articolo 10, comma 5, comporta l'irrogazione, da parte del comune competente, di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 4.000,00 per ogni impianto soggetto a titolo abilitativo ai sensi degli articoli 44 e seguenti del d.lgs. 259/2003. (62)

Parole aggiunte con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 16.

7 bis. Qualsiasi comportamento posto in essere dai titolari, legali rappresentanti, installatori e manutentori di impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, diretto ad impedire le funzioni di accesso agli impianti e di richiesta dei dati, delle informazioni e dei documenti necessari per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo, è soggetto alla sanzione amministrativa da 700,00 euro a 3.500,00 euro, irrogata dal comune. (60)

Comma inserito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 16.

8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano:
a) la Sito esternolegge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche del sistema penale);
b) la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
9. Sono fatte salve disposizioni statali che, anche successivamente all’entrata in vigore della presente legge, prevedono autorità sanzionatorie diverse da quelle individuate dalla presente legge.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 138.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 24 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 aprile 2018, n. 17, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 2 .

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Parola così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 3 .

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Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 8 .

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Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 9 .

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Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 10 .

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Articolo così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 11 .

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Alinea così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 12 .

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Parola così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 13 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 14 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 14 .

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Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 16 .

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Periodo così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 16 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 18 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 18 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 19 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 62 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.