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Legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49

Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.

Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 12 ottobre 2011

CAPO II
- Funzioni e criteri localizzativi
Art. 3 bis
1. La Regione promuove sistemi informativi a supporto della qualità delle comunicazioni e della copertura di rete, disponibili per i comuni.
2. I sistemi di cui al comma 1 sono implementati con lo scopo di produrre stime di livello di qualità dei servizi e delle reti nel rispetto dell’articolo 8 del d.lgs. 259/2003.
Art. 4
- Criteri tecnici e rapporto al Consiglio regionale
1. In attuazione della presente legge, la Giunta regionale stabilisce, in conformità con la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), e del d.lgs. 259/2003, (25)

Parole aggiunte con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 6.

i criteri tecnici per lo svolgimento coordinato e semplificato degli adempimenti in tema di autorizzazioni degli impianti e delle infrastrutture, definizione del programma comunale degli impianti e popolamento del catasto ai fini di semplificazione, utilizzo efficiente dello spazio elettromagnetico, rispetto dei limiti di inquinamento elettromagnetico e sviluppo ordinato degli impianti; i criteri tecnici ineriscono a: (25)

Parole aggiunte con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 6.

a) il popolamento e la gestione del catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture e dell’inventario, in modo da assicurare l’interoperabilità con il catasto nazionale di cui all’articolo 7 della l. 36/2001;(26)

Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 6.

b) la definizione e l'attuazione delle azioni di risanamento di cui all'articolo 12, anche con riferimento ai tempi ed alle modalità di effettuazione delle stesse azioni da parte dei gestori degli impianti;
d) la presentazione dei programmi di sviluppo della rete di cui all’articolo 9, comma 2; (26)

Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 6.

e) lo svolgimento dei controlli di cui all’articolo 13;
f) la presentazione delle dichiarazioni da parte (75)

Parole soppresse con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 61.

dei radioamatori di cui all’articolo 6, comma 2.
1 bis. La Giunta regionale stabilisce i criteri per la formazione e approvazione del programma comunale degli impianti di cui all’articolo 9, anche prevedendo termini di approvazione. (28)

Comma inserito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 6.

2. I criteri di cui al comma 1:
a) si attengono a principi di interoperabilità dei sistemi informativi e della presente legge, di semplicità e tengono conto della normativa statale sugli adempimenti per il catasto nazionale, nonché di quanto già inserito nel catasto regionale, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei gestori; (26)

Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 6.

b) si adeguano alle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 37, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).
3. La Giunta regionale approva e trasmette al Consiglio regionale, di norma ogni anno, un rapporto che contiene:
a) la valutazione dei livelli di campo elettromagnetico dislocati sul territorio regionale, con riferimento alle caratteristiche di sviluppo della rete di impianti;
b) la valutazione dei rischi sanitari (29)

Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 6.

, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;
b bis) lo stato dei livelli di qualità di servizio delle reti a banda larga mobile dislocati sul territorio regionale; (30)

Lettera inserita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 6.

c) un resoconto dell’attività del comitato tecnico per gli impianti di cui all’articolo 7.
4. Il rapporto di cui al comma 3, è redatto sulla base dei dati e delle informazioni del catasto regionale, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT), dei sistemi di cui all’articolo 3 bis (31)

Parole inserite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 6.

e dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie.
Art. 5
- Catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture (32)

Articolo così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 7.

1. Il catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture, di seguito denominato “catasto regionale”, istituito presso l'ARPAT, persegue la finalità di stimare i livelli dei campi elettromagnetici nel territorio, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione e ai valori di saturazione dello spazio elettromagnetico rispetto ai limiti normativi in vigore.
2. Nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati, il catasto regionale:
a) contiene la mappa degli impianti in esercizio e delle infrastrutture abilitate ai sensi degli articoli 44 e seguenti del d.lgs. 259/2003 presenti sul territorio regionale, i dati tecnici ed anagrafici degli impianti e infrastrutture comunicati in sede di richiesta di titolo abilitativo o di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, nonché quelli topografici riferiti ad apposite cartografie;
b) costituisce una sezione del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) ed è parte integrante del sistema informativo regionale di cui alla l.r. 54/2009;
c) fornisce le mappe dei livelli del campo sul territorio, anche sotto forma di dati georiferiti, per le finalità di cui al comma 1 e di valutazioni di compatibilità di eventuali nuove installazioni rispetto ai campi preesistenti e ai limiti normativi;
d) consente valutazioni preventive dei gestori della compatibilità delle nuove ipotesi di impianti rispetto ai valori di campo preesistenti e ai limiti normativi di esposizione ai campi elettromagnetici;
e) è interoperabile con i sistemi informativi nazionali e regionali.
3. I gestori effettuano la valutazione di cui al comma 2, lettera d), mediante:
a) le modalità definite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 1;
b) la conoscenza dei dati tecnici solo dei propri impianti.
4. Ai fini del popolamento del catasto regionale, i gestori comunicano al comune e all’ARPAT in modalità telematica, nel rispetto dei criteri definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), l’attivazione e disattivazione dell'impianto esclusivamente entro quindici giorni da tale evento e, a seguito di tale comunicazione, il catasto regionale è aggiornato automaticamente.
5. La comunicazione di attivazione del gestore:
a) comprende le informazioni relative alla configurazione di attivazione dell'impianto nel caso in cui la potenza sia inferiore rispetto a quanto richiesto nell’istanza di titolo abilitativo ai sensi dell’articolo 10, comma 5 bis;
b) può comprendere la documentazione di apposizione dell’etichetta informativa di cui all’articolo 10.
6. I dati inseriti nel catasto regionale sono resi immediatamente disponibili allo sportello unico delle attività produttive (SUAP), e ai comuni interessati al rilascio dei titoli abilitativi ed alle funzioni di vigilanza e controllo ed ai sistemi di cui all’articolo 3 bis.
7. Ai fini dello svolgimento ottimale delle rispettive competenze, i comuni e la Regione collaborano alla formazione ed all'aggiornamento del catasto regionale anche tramite le funzionalità di aggiornamento e condivisione delle informazioni tratte dai sistemi di cui all’articolo 3 bis, provvedendo reciprocamente allo scambio ed alla trasmissione dei relativi dati ed informazioni in via telematica, con particolare riferimento ai controlli.
Art. 6
1. È istituito l’inventario degli impianti radioamatoriali, il quale costituisce sezione del catasto regionale.
2. Ai fini della formazione e gestione dell’inventario degli impianti radioamatoriali, i radioamatori compilano una dichiarazione in via telematica entro trenta giorni dall’attivazione dell’impianto; la dichiarazione contiene, in particolare, le seguenti informazioni:
a) le generalità dei gestori;
b) la specificazione della localizzazione degli impianti in esercizio;
c) la tipologia d’impianto.
3. I comuni e l’ARPAT acquisiscono automaticamente in via telematica la dichiarazione di cui al comma 2. In caso di modifica dell’impianto, i radioamatori aggiornano la comunicazione entro il 31 ottobre di ogni anno.
Art. 7
- Comitato tecnico per gli impianti
1. È istituito, presso l’Amministrazione regionale, il comitato tecnico per gli impianti, al fine di monitorare la situazione dei siti degli impianti e ogni eventuale problematica di tipo ambientale ad essi connessa, avvalendosi anche delle informazioni tratte dai sistemi di cui all’articolo 3 bis, (34)

Parole aggiunte con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 9.

e con funzioni di:
a) consulenza e di proposta nelle materie oggetto delle presente legge, anche nell’ambito delle procedure sostitutive di cui all’articolo 12, comma 6; (35)

Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 9.

b) consulenza tecnica e giuridica per le azioni e il piano di risanamento di cui agli articoli 12 e 16; (35)

Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 9.

c) formulazione di pareri tecnici su questioni attinenti all’approvazione del programma comunale degli impianti di cui all’articolo 9.
2. Il comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) ed è composto da sei membri di cui:
a) due funzionari della Regione competenti in materia, tra i quali il Presidente della Giunta regionale indica il presidente;
b) due funzionari dell’ARPAT, designati dalla stessa Agenzia;
c) due membri (36)

Parole soppresse con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 9.

designati dal Consiglio delle autonomie locali tenuto conto di entrambi i generi.
2 bis. Il Comitato può avvalersi, previa convenzione, della consulenza tecnico-scientifica di enti pubblici con competenze in materia di telecomunicazioni. (37)

Comma inserito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 9.

3. In relazione all’oggetto dei lavori:
a) la convocazione del comitato può essere chiesta dal comune interessato e sono invitati i relativi rappresentanti;
b) sono invitati i rappresentanti delle associazioni di categoria dei gestori degli impianti e delle infrastrutture (38)

Parole inserite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 9.

, un rappresentante del ministero competente, un membro del comitato regionale delle comunicazioni (CORECOM) e un rappresentante del dipartimento di prevenzione dell’azienda unità sanitaria locale competente.
4. Le modalità di funzionamento e partecipazione ai lavori del comitato sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
5. La partecipazione al comitato è a titolo gratuito.
5 bis. Ai membri del comitato di cui al comma 2, lettere a) e b), non si applica l’articolo 13, comma 5, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). (39)

Comma aggiunto con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 9.

Art. 8
- Funzioni comunali
1. I comuni provvedono:
a) all'elaborazione ed approvazione del programma comunale degli impianti di cui all’articolo 9, anche avvalendosi dei sistemi di cui all’articolo 3 bis, (40)

Parole aggiunte con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 10.

curandone la trasmissione al SUAP;
b) al rilascio, anche in assenza del programma di cui alla lettera a), del titolo abilitativo;
c) alle azioni di risanamento ai sensi dell’articolo 12;
d) all'esercizio della funzione di vigilanza e di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 13, avvalendosi dell’ARPAT;
e) allo svolgimento dei compiti di educazione ambientale e di informazione delle popolazioni interessate, con riferimento alle tematiche ed agli scopi di tutela disciplinati dalla presente legge;
f) all’adeguamento dei piani operativi, strumenti della pianificazione urbanistica ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettere a), a bis), della legge 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), ai criteri di localizzazione di cui all’articolo 11, comma 1.(41)

Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 10.

2. Al fine dell'ottenimento di una progressiva riduzione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge regionale 20 marzo 2024, n. 11 (Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011), (40)

Parole aggiunte con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 10.

i comuni provvedono altresì a delimitare le aree intensamente frequentate, come definite dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz).
3. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti il rilascio del titolo abilitativo nonché di controllo e vigilanza, i comuni si avvalgono dell'ARPAT.
Art. 9
1. Il programma comunale degli impianti definisce la localizzazione delle infrastrutture e degli impianti per l’installazione degli impianti su proposta dei programmi di cui al comma 2 e nel rispetto:
a) degli obiettivi di qualità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1) e, in particolare, dei criteri di localizzazione di cui all’articolo 11, comma 1;
b) delle aree individuate sulla base dei criteri di localizzazione di cui all’articolo 11, comma 1, e della delimitazione ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2 bis;
c) delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del servizio sul territorio;
d) della esigenza di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, i titolari degli impianti e delle infrastrutture abilitate ai sensi degli articoli 44 e seguenti del d.lgs. 259/2003, presentano, in via telematica, ai comuni territorialmente competenti un programma di sviluppo della rete, comprendente l’ubicazione e le caratteristiche radioelettriche dei nuovi impianti previsti e delle nuove infrastrutture idonee ad ospitare gli impianti.
3. Gli impianti di potenza EIRP inferiore a 100 W non sono inclusi nel programma di sviluppo della rete di cui al comma 2 qualora siano installati su supporti esistenti.
4. I comuni approvano e aggiornano il programma comunale degli impianti in osservanza dei criteri della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 1 bis, anche avvalendosi dei sistemi di cui all’articolo 3 bis e mediante procedure che assicurano:
a) la trasparenza, l’informazione e la partecipazione della popolazione residente e di altri soggetti pubblici e privati interessati;
b) la consultazione con i comuni confinanti, al fine di garantire la corretta localizzazione degli impianti in considerazione di presenti o future destinazioni d’uso del territorio, nonché favorire l’accorpamento di impianti su supporti comuni ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera d);
c) valutazioni in merito alla qualità dei servizi previsti nel piano, secondo le caratteristiche indicate all’articolo 1, comma 3 bis.
5. Il programma comunale degli impianti ha durata almeno triennale ed è aggiornato, qualora necessario, in relazione alle esigenze di aggiornamento dei programmi di sviluppo della rete di cui al comma 2.
6. Ai fini dell’informazione e partecipazione della popolazione residente, il comune può promuovere processi partecipativi nelle forme attuative dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), anche presentando domanda di sostegno regionale ai sensi del capo III della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali).
Art. 10
- Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo all'installazione od alla modifica degli impianti
1. Il titolo abilitativo per l'installazione o la modifica, anche solo radioelettrica o solo edilizia, degli impianti e delle infrastrutture ai sensi degli articoli 44 e seguenti del d.lgs. 259/2003, è rilasciato dal comune, tramite il SUAP, nel rispetto:(43)

Alinea così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 12.

a) dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione;
b) degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) (44)

Parole soppresse con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 12.

;
c) dei criteri localizzativi di cui all’articolo 11;
d) del programma comunale degli impianti di cui all’articolo 9, fatto salvo quanto stabilito al comma 4.
2. Il titolo abilitativo è rilasciato nell’ambito di un procedimento:
a) in cui è verificata la compatibilità edilizia, urbanistica, ove prevista, (45)

Parole inserite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 12.

e paesaggistico ambientale, ai sensi degli articoli 43 (46)

Parola così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 12.

e seguenti Sito esternodel d.lgs. 259/2003 ;
3. I gestori (44)

Parole soppresse con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 12.

trasmettono ai comuni la parte del programma di sviluppo relativa al territorio di competenza secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 2.
4. Il comune, tramite lo SUAP, può rilasciare il titolo abilitativo per impianti non inseriti nel programma comunale degli impianti soltanto in caso di motivate ragioni di urgenza e indifferibilità rispetto alle esigenze di funzionalità della rete.
5. I gestori provvedono all'applicazione dell'etichetta informativa di cui all'articolo 9, comma 7, della l. 36/2001 entro novanta giorni dall’installazione e possono inviarne documentazione fotografica all’ARPAT e al comune; l'etichetta informativa:
a) è posizionata in luogo accessibile e visibile al pubblico;
b) contiene, in particolare, i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo;
c) è apposta in modalità idonea a non consentirne l’asportazione e l’alterabilità. (5)

Comma così sostituito con l.r. 17 aprile 2018, n. 17, art. 1.

5 bis. L’impianto oggetto del titolo abilitativo è realizzato e configurato secondo quanto dichiarato nella relativa istanza, anche eventualmente con una potenza al trasmettitore inferiore a quanto richiesto con conseguente adeguamento del titolo abilitativo. Qualsiasi modifica dell’impianto o della configurazione effettivamente esercita è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 44 e seguenti del d.lgs. 259/2003.(48)

Comma aggiunto con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 12.

Art. 11
- Criteri localizzativi
1. Nella definizione del programma comunale degli impianti e nel rilascio del titolo abilitativo, il comune osserva i seguenti criteri localizzativi:
a) gli impianti di radiodiffusione radiotelevisivi sono posti prevalentemente in zone non edificate;
b) gli altri tipi di impianti sono posti prioritariamente su edifici o in aree di proprietà pubblica;
c) nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, così come definite dalla normativa nazionale e regionale, l’installazione degli impianti è consentita con soluzioni tecnologiche tali da mitigare l’impatto visivo;
d) è favorito l’accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all’interno di siti comuni, ottimizzando l’utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi e definendo al contempo le necessarie misure idonee alla limitazione degli accessi;
e) è vietata l’installazione di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze, salvo quando previsto al comma 2.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera e), l’installazione di impianti fissi per telefonia cellulare è consentita solo quando risulta la migliore localizzazione in termini di esposizione complessiva della popolazione alle onde elettromagnetiche tra le possibili localizzazioni alternative proposte dai gestori, debitamente motivate, necessarie ad assicurare la funzionalità del servizio.
2 bis. Sulla base dei criteri localizzativi di cui al comma 1 e per le finalità della presente legge, il comune può individuare aree:
a) preferibili per l’installazione;
b) non idonee, dove non è consentita l’installazione nel rispetto del d.lgs. 259/2003. (49)

Comma inserito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 13.

3. L'osservanza dei criteri localizzativi di cui al comma 1 e della delimitazione ai sensi del comma 2 bis, (50)

Parole inserite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 13.

, non può pregiudicare la funzionalità delle reti di radiocomunicazione.
4. Il comune può disporre la diminuzione dei termini di cui all’articolo 44 (51)

Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 13.

, comma 10 (51)

Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 13.

, del d.lgs. 259/2003 e ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel caso in cui il gestore utilizzi le migliori tecnologie disponibili al fine del contenimento dell'inquinamento elettromagnetico.
Art. 12
- Azioni di risanamento
1. Il comune, tenuto conto del piano di risanamento di cui all'articolo 16, ordina le azioni di risanamento necessarie nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della l. 36/2001, in caso di superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 2 ed incompatibilità con i criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma 1, e le aree di cui al comma 2 bis, lettera b), del medesimo articolo 11. (52)

Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 14.

2. Le azioni di risanamento:
a) sono disposte dal comune non oltre un anno dall’accertamento del superamento dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, stabilendo tempi e modalità di attuazione nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4;
b) possono prevedere la delocalizzazione degli impianti;
c) sono attuate a cura e spese dei titolari.
3. In ogni caso il comune assicura, anche mediante poteri d’urgenza per la tutela della salute, l'immediata riconduzione dei livelli di esposizione entro i limiti, valori e obiettivi di qualità.
4. Qualora le azioni di risanamento non possano garantire il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di qualità, il comune provvede alla delocalizzazione degli impianti.
5. Qualora si renda necessario procedere alla delocalizzazione in un comune diverso dall'attuale, si provvede in tal senso d'intesa tra i comuni interessati.
6. Nel casi di cui al comma 3, qualora il comune non provveda, ed al comma 5, qualora l'intesa non sia raggiunta, la Regione procede nelle forme e con le modalità previste a tal fine dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ).
7. Per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva si applica l’articolo 25 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato). (53)

Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 14.

7 bis. Il Comitato tecnico per gli impianti di cui all'articolo 7 fornisce, su richiesta dei comuni, consulenza tecnica e giuridica ai fini dell'attuazione del presente articolo. (54)

Comma aggiunto con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 14.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 138.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 24 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 aprile 2018, n. 17, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 19 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 62 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.