Legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49
Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.
Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 12 ottobre 2011
CAPO I
- Oggetto e principi
Art. 1
- Finalità
1. La presente legge disciplina la localizzazione e l’installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici (14), la modifica, il controllo ed il risanamento degli impianti di radiocomunicazione in attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) ed in conformità al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
2. La Regione pone il rispetto del principio di precauzione, sancito dal trattato istitutivo dell'Unione europea, come principio fondamentale di esercizio delle proprie competenze in materia di impianti di radiocomunicazione.
3. La Regione assicura che l'esercizio degli impianti muniti di titolo abilitativo si svolga nel rispetto degli obiettivi di qualità, dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione di cui all’articolo 2, al fine di garantire:
a) la tutela della salute umana e la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, con valutazione delle condizioni espositive della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
b) l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti, anche mediante l'accorpamento degli impianti di emissione su un unico traliccio;
c) il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti, ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, degli obiettivi di qualità di cui all’articolo 2;
c bis) l’individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 259/2003, da offrire in aree locali predeterminate nell’ambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione di imprese. (15)
3 bis. La Regione promuove lo sviluppo delle reti a banda larga e dei servizi che utilizzano tali reti, con qualità di servizio (QoS) tale da consentire applicazioni che richiedano una o più delle seguenti caratteristiche:
a) bassissima latenza e ad alta affidabilità;
b) velocità di trasmissione dati molto elevata;
4. Nel rispetto degli obiettivi di qualità, dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione, di cui all’articolo 2, la realizzazione degli impianti e l'adeguamento di quelli preesistenti avvengono in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione. Nel rispetto dei medesimi obiettivi di qualità e minimizzata l'esposizione della popolazione, la realizzazione degli impianti e l'adeguamento di quelli preesistenti perseguono l'obiettivo della migliore qualità del servizio. (17)
5. Sono fatte salve le competenze statali nonché quelle attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).
Art. 2
- Definizioni
1. Agli effetti della presente legge si intendono per:
a) impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi: uno o più trasmettitori, ovvero un insieme di trasmettitori e ricevitori, incluse le apparecchiature accessorie, necessari ad assicurare un servizio di radiocomunicazione in una data postazione fissa o stazionante in un determinato luogo;
b) esercizio degli impianti fissi: l'attività di trasmissione di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazione;
b bis) infrastrutture: le risorse correlate di cui all’articolo 2, comma 1, lettera zz) del d.lgs. 259/2003, abilitate ai sensi degli articoli 44 e seguenti del medesimo d.lgs. 259/2003; (18)
c) obiettivi di qualità:
1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, anche per lo sviluppo di reti mobili a banda larga con QoS di cui all’articolo 1, comma 3 bis; (19)
2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dalla normativa statale vigente, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi.
d) limite di esposizione: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della l. 36/2001 ;
e) valore di attenzione: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), della l. 36/2001 ;
g) impianti fissi ad uso radioamatoriale: gli impianti fissi utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 134 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
h) potenza massima al connettore di antenna nel caso di sistema radianti complessi: la somma delle potenze massime ai vari connettori di antenna;
i) EIRP (Equivalent Isotropical Radiated Power): livello di potenza equivalente che deve essere associato ad una sorgente isotropica per fornire la stessa densità di potenza emessa dall'antenna considerata nella direzione di massimo irraggiamento;
l) titolo abilitativo: gli atti previsti dagli articoli 43 (21) e seguenti, del d.lgs. 259/2003 e dall’articolo 35, comma 4 e 4 bis (19), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 .
Art. 3
- Ambito oggettivo
1. La presente legge si applica alle infrastrutture e (22) agli impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi disciplinati dalla l. 36/2001 , operanti nell'intervallo di frequenza tra 100 KHz e 300 GHz, di seguito denominati “impianti”.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:
a) i ponti radio con potenza massima al connettore di antenna inferiore o uguale a 5 W;
b) gli impianti fissi operanti con potenza massima al connettore di antenna inferiore o uguale a 5 W, il cui corrispondente EIRP sia comunque non superiore a 100 W.
3. Ai seguenti impianti si applicano soltanto le disposizioni di cui agli articoli 6, 13, 14 e 15:
b) impianti fissi ad uso radioamatoriale operanti con potenza massima al connettore di antenna superiore a 5 W o con potenza EIRP superiore a 100 W.
4. Agli impianti di cui ai commi 2 e 3, si applicano i limiti, i valori e gli obiettivi di qualità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della l. 36/2001 .
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.