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Legge regionale 4 ottobre 2011, n. 47

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 10 ottobre 2011





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;


Vista la legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 (Istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi-Toscana SpA.);


Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);


Considerato quanto segue:


1. La Regione Toscana ha intrapreso una serie di azioni di sostegno e rilancio dell'economia; in particolare la Regione intende promuovere azioni volte alla reindustrializzazione di aree del territorio toscano che, in atti nazionali o negli stessi strumenti di programmazione regionale, sono riconosciute in situazione di grave crisi industriale;


2. Si è individuato in Fidi Toscana S.p.A., società partecipata dalla Regione Toscana, uno strumento operativo di particolare rilievo per supportare le suddette azioni;


3. E’ pertanto necessario consentire a Fidi Toscana S.p.A. di costituire società e partecipare a società esistenti, finalizzate alla realizzazione di interventi per la riconversione delle aree in situazione di crisi e per l’insediamento di nuove imprese, anche tramite l’acquisizione delle aree stesse.


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.