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Legge regionale 5 agosto 2011, n. 41

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 10 agosto 2011

Art. 3
- Inserimento dell’articolo 8 bis della l.r. 25/1998
1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
“Art. 8 bis - Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti
1. Presso la Giunta regionale è istituito un comitato regionale di coordinamento con funzioni consultive, di raccordo e coordinamento tra gli uffici regionali e provinciali per l’esercizio delle funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle autorizzative e di controllo di competenza provinciale.
2. Il Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti è composto dai dirigenti responsabili degli uffici regionali e provinciali competenti in materia di gestione dei rifiuti o loro delegati.
3. Alle sedute del Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti possono essere invitati a partecipare i tecnici dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e le comunità di ambito o l’ente che assumerà le relative funzioni.
4. Il Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti è convocato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti che lo presiede, almeno ogni sei mesi e comunque ogniqualvolta sia necessario un coordinamento a livello regionale.
5. La partecipazione al Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti è a titolo gratuito.
6. Il Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti approva, a maggioranza dei suoi componenti, un regolamento interno per la propria organizzazione e funzionamento.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.