Legge regionale 5 agosto 2011, n. 40
Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche), alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) e alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti).
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 10 agosto 2011
PREAMBOLO
Visto l’
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Visto l’articolo 69 dello Statuto;
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di governo del territorio);
Vista la legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche);
Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 87 ( Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal
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Vista la legge regionale 8 maggio 2009, n.24 ( Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) ;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti).
Visto il
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Vista la
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Visto il parere favorevole con condizioni del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta dell’11 luglio 2011;
Considerato quanto segue:
1. l’esigenza di introdurre nell’ordinamento regionale la nuova disciplina della segnalazione certificata di inizio dell’attività (SCIA) quale titolo abilitativo di interventi edilizi, in attuazione
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2. la necessità di procedere ad una completa revisione dei titoli abilitativi stessi, prevedendo la eliminazione della denuncia di inizio dell’attività e la conseguente riallocazione degli interventi ascrivibili alle categorie rimanenti (permesso a costruire, SCIA, edilizia libera);
3. la necessità di apportare le relative modifiche alle leggi regionali che fanno riferimento alla denuncia di inizio dell’attività;
4. la necessità di rivisitare la disciplina del permesso di costruire a seguito della novità introdotta col citato
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5. la necessità di procedere alla rivisitazione della disciplina sanzionatoria afferente agli interventi edilizi, in conseguenza delle modifiche apportate;
6. l’esigenza di introdurre nell’ordinamento regionale le modifiche necessarie per dare attuazione alle misure incentivanti derivanti dall’articolo 5, commi da 9 a 14
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7. l’opportunità di utilizzare i nuovi principi derivanti dal decreto legge al fine di porre in essere misure atte a consentire e promuovere la rigenerazione e la riqualificazione di parti di città al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, paesaggistiche ed ambientali delle aree urbane migliorando la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente;
8. l’opportunità di favorire la ripresa economica tramite la previsione di misure incentivanti a sostegno dell’attività edilizia;
9. la necessità di dettare una disciplina transitoria per quanto attiene l’efficacia dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore delle modifiche apportate con la presente legge;
10. le condizioni espresse nel parere del Consiglio delle Autonomie locali, in data 11 luglio 2011, risultano sostanzialmente accolte per quanto attiene ai punti 1, 2, 7, 8. Al punto 1, si fa riferimento agli articoli introdotti dal capo IV bis nel
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11. non sono accolte le condizioni espresse dal Consiglio delle Autonomie locali in relazione ai punti 3, 4, 5 e 6. Il punto 3 richiede di specificare la natura dell’atto ricognitivo da effettuarsi da parte dei comuni. Il punto non è accoglibile alla luce del rispetto dell’autonomia statutaria dei comuni nell’individuare l’organo competente a svolgere le attività amministrative. Il punto 4 richiede, ancora con riferimento all’atto ricognitivo da effettuarsi da parte dei comuni, di prevedere forme di pubblicità e partecipazione per la redazione dell’atto stesso. Il punto non è accoglibile dal momento che la ricognizione ha la finalità di individuare le sole aree di rigenerazione urbana e non sostituisce quindi il regolamento urbanistico. Forme di pubblicità e partecipazione sono previste per il piano di intervento che ne discende. Il punto 6 richiede di includere negli interventi di riqualificazione le aree a vincolo paesaggistico. Il punto non è accoglibile in quanto non ritenuto coerente con le principali finalità in materia di tutela del paesaggio contenute nella
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Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.