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Legge regionale 5 agosto 2011, n. 40

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche), alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) e alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 10 agosto 2011

CAPO I
- Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)
Art. 1
Abrogato.
Art. 2
Abrogato.
Art. 3
Abrogato.
Art. 4
- Inserimento del capo IV bis e della sezione I nel titolo V della l.r. 1/2005 (1)

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65, art. 254.

Abrogato.
Art. 5
Abrogato.
Art. 6
Abrogato.
Art. 7
Abrogato.
Art. 8
Abrogato.
Art. 9
Abrogato.
Art. 10
Abrogato.
Art. 11
Abrogato.
Art. 12
Abrogato.
Art. 13
Abrogato.
Art. 14
Abrogato.
Art. 15
Abrogato.
Art. 16
Abrogato.
Art. 17
Abrogato.
Art. 18
Abrogato.
Art. 19
Abrogato.
Art. 20
Abrogato.
Art. 21
Abrogato.
Art. 22
Abrogato.
Art. 23
Abrogato.
Art. 24
Abrogato.
Art. 25
Abrogato.
Art. 26
Abrogato.
Art. 27
Abrogato.
Art. 28
Abrogato.
Art. 29
Abrogato.
Art. 30
Abrogato.
Art. 31
Abrogato.
Art. 32
Abrogato.
Art. 33
Abrogato.
Art. 34
Abrogato.
Art. 35
Abrogato.
Art. 36
Abrogato.
Art. 37
Abrogato.
Art. 38
Abrogato.
Art. 39
Abrogato.
Art. 40
Abrogato.
Art. 41
Abrogato.
Art. 42
Abrogato.
Art. 43
Abrogato.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.