Legge regionale 2 agosto 2011, n. 37
Disposizioni sul commissariamento di cui all'articolo 81 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011).
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 5 agosto 2011
PREAMBOLO
Visto l’

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera p), dello Statuto;
Visto il

Vista la legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e norme per la gestione integrata dei rifiuti.), ed in particolare l’articolo 30;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), ed in particolare l’articolo 81;
Considerato quanto segue:
1. A seguito del referendum abrogativo dell’


2. In considerazione del mutato quadro normativo, appare necessario ridefinire la natura dell’inadempimento che dà luogo all’esercizio dei poteri sostitutivi regionali, stabilendo un termine a cui le comunità di ambito territoriale ottimale ATO Toscana Centro e ATO Toscana Costa, già diffidate ai sensi dell’articolo 81, comma 2, della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), debbono attenersi per l’effettuazione della scelta della forma di gestione del servizio di cui all’articolo 26 della l.r. 61/2007 ;
3. Data l’esigenza di pervenire al gestore unico in tempi rapidi, è opportuno che le comunità d’ambito, contestualmente alla scelta della forma di gestione, approvino un cronoprogramma delle attività da espletare per l’affidamento del servizio;
4. Al fine di assicurare l’affidamento al gestore unico in tempi rapidi e certi, è opportuno prevedere l’esercizio di poteri sostitutivi regionali anche in caso di mancato rispetto dei termini per l’espletamento, da parte delle comunità d’ambito o del soggetto che assumerà le relative funzioni, degli adempimenti necessari all’affidamento del servizio individuati dalla Giunta regionale con riferimento al cronoprogramma approvato dalla comunità d’ambito;
Approva la presente legge
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