Legge regionale 1 agosto 2011, n. 35
Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. (13)
Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 3 agosto 2011
CAPO V
- Informativa alle commissioni consiliari e al Consiglio regionale
Art. 14
- Comunicazioni al Consiglio regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale dà tempestiva comunicazione alle commissioni consiliari competenti dei singoli casi di applicazione della presente legge.
2. Annualmente la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione generale sull’applicazione della presente legge.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.