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Legge regionale 1 agosto 2011, n. 35

Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. (13)

Parole soppresse con l.r. 31 maggio 2013, n. 27, art. 5.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 3 agosto 2011

CAPO II
- Opere pubbliche di interesse strategico regionale
SEZIONE I
- Ambito di applicazione
Art. 2
- Ambito di applicazione
1. Ai fini della presente legge si considerano opere pubbliche di interesse strategico regionale le opere:
a) finanziate in modo prevalente a valere sulle risorse del bilancio regionale, anche di provenienza statale o comunitaria; è prevalente il finanziamento che copre più della metà del complessivo fabbisogno per la realizzazione dell'opera;
b) previste in piani o programmi approvati dagli enti locali, anche in forma associata, nell'esercizio di funzioni attribuite dalla Regione e attuativi di piani e programmi regionali, secondo le disposizioni della legge regionale.
b bis) previste nel piano di ambito di cui all’articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 ), e definite strategiche di interesse regionale nell’ambito del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale).(11)

Lettera inserita con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69, art. 71.

b ter) previste nei piani di ambito di cui all’articolo 27 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati). (11)

Lettera inserita con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69, art. 71.

2. Altre opere pubbliche di interesse strategico regionale possono essere individuate annualmente, in via straordinaria, nell’ambito di uno specifico elenco allegato al documento di programmazione economica e finanziaria.
SEZIONE II
- Accordi di programma
Art. 3
- Competenze della Regione
1. Per la realizzazione delle opere di cui agli articoli 2 e 10, il Presidente della Giunta regionale (14)

Parole soppresse con l.r. 31 maggio 2013, n. 27, art. 6.

:
a) può promuovere la sottoscrizione di accordi di programma ai sensi della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), anche quando la Regione non è competente in maniera prevalente sull'opera; (15)

Lettera così sostituita con l.r. 31 maggio 2013, n. 27, art. 6.

b) può partecipare agli accordi di programma promossi da soggetti diversi dall'amministrazione regionale, anche su richiesta dei soggetti interessati.
2. L'accordo di programma definisce, oltre ai contenuti di cui all' articolo 34 quinquies della l.r. 40/2009 , (16)

Parole così sostituite con l.r. 31 maggio 2013, n. 27, art. 6.

la riduzione di termini e le semplificazioni procedurali che i soggetti sottoscrittori si impegnano ad attuare al fine di accelerare le procedure.
3. Ove si verifichino inerzie o ritardi in ordine agli adempimenti concordati con l'accordo di programma e il collegio di vigilanza non provveda ai sensi dell' ai sensi dell'articolo 34 octies , comma 8, della l.r. 40/2009 , (16)

Parole così sostituite con l.r. 31 maggio 2013, n. 27, art. 6.

il Presidente della Giunta regionale lo invita a provvedere entro trenta giorni, trascorsi i quali senza che il collegio abbia provveduto, procede in sua sostituzione e nomina un commissario, con le modalità di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
4. Per quanto non previsto e non in contrasto con la presente legge si applica la l.r. 40/2009 . (16)

Parole così sostituite con l.r. 31 maggio 2013, n. 27, art. 6.

Art. 4
1. Gli accordi di programma approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale per le opere pubbliche di cui all’articolo 2, costituiscono, ove necessario, variante agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali.
2. Fatto salvo il rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina urbanistica, le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali, previste dagli accordi di programma di cui al presente articolo, concernono le aree e gli immobili destinati alla realizzazione delle opere di interesse regionale oggetto degli accordi nonché le aree o gli immobili:
a) la cui valorizzazione è strettamente necessaria all'acquisizione di risorse per la realizzazione delle opere strategiche di cui all'articolo 2, comma 1;
b) necessari per la realizzazione di opere complementari o accessorie all’opera strategica purché contenute nel relativo progetto.
3. Nelle aree interessate dagli accordi di programma è privilegiato il recupero del patrimonio edilizio esistente.
4. Ancorché oggetto degli accordi di programma, non si applica la procedura dell’articolo 5 alle varianti riguardanti aree ed immobili di cui al comma 2 lettera a) e b) (19)

Parole aggiunte con l.r. 3 luglio 2018, n. 33, art. 2.

che:
a) si trovano al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato come definito dagli articoli 4 e 224 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio);
b) prevedono una nuova destinazione urbanistica che consente la realizzazione di medie o grandi strutture di vendita.
5. In caso di variante agli strumenti di pianificazione territoriale di più enti territoriali, si procede mediante accordo di pianificazione, ai sensi degli articoli 41 e seguenti della l.r. 65/2014.
Art. 5
- Procedure
1. Nel caso in cui il procedimento di formazione degli strumenti e degli atti di governo del territorio che si intendono variare, preveda, in corrispondenza di una sua qualsiasi fase, la possibilità della presentazione di osservazioni da parte di altri soggetti interessati, il verbale della conferenza di servizi (17)

Parole così sostituite con l.r. 31 maggio 2013, n. 27, art. 7.

, il testo dell'accordo di programma e tutti gli allegati, anche cartografici, sono depositati presso la sede delle amministrazioni che hanno approvato gli strumenti e atti di governo del territorio che si intendono variare.
2. Il deposito dura trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della relativa comunicazione. Durante il deposito tutti gli interessati possono prendere visione degli atti e, entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di deposito, presentare osservazioni.
3. Decorso il termine per la presentazione di osservazioni i soggetti che hanno partecipato alla conferenza di servizi (17)

Parole così sostituite con l.r. 31 maggio 2013, n. 27, art. 7.

sono convocati a cura del Presidente della Giunta regionale al fine di esaminare le osservazioni pervenute.
4. Qualora unanimemente i soggetti convocati confermino il contenuto dell'accordo o, in accoglimento delle osservazioni, decidano di modificarlo, si procede alla firma dell'accordo di programma.
5. L'accordo con efficacia di variante, è ratificato dal consiglio dell'amministrazione comunale che ha sottoscritto l'accordo medesimo entro trenta giorni dalla sottoscrizione.
6. Qualora non sia raggiunta l'unanimità delle amministrazioni chiamate ad esprimersi sulla variante, in presenza di opinioni prevalenti positive, il Presidente della Giunta regionale può chiedere una determinazione di conclusione del procedimento al Consiglio regionale che provvede entro trenta giorni; la deliberazione del Consiglio regionale costituisce effetto di variante e dichiarazione di pubblica utilità.
7. Resta fermo, ai fini della sottoscrizione dell'accordo di programma con gli effetti di cui all'articolo 4, lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), nei casi di cui alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza); ai fini di accelerazione delle procedure, la fase di deposito e osservazioni di cui al comma 2 è effettuata contemporaneamente alla consultazione di cui all'articolo 25 della l.r. 10/2010 .
SEZIONE III
- Disposizioni per le ipotesi in cui non sia sottoscritto un accordo di programma
Art. 6
- Monitoraggio
1. Fuori dei casi in cui si proceda tramite accordo di programma, la Regione assicura comunque il costante monitoraggio delle procedure finalizzate alla realizzazione delle opere pubbliche di cui all'articolo 2.
2. Ai fini del monitoraggio, l’ente competente predispone un documento operativo contenente:
a) l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari per la realizzazione e messa in esercizio dell'opera, nonché la tempistica relativa a ciascun adempimento;
b) il piano finanziario dell'opera.
3. Il documento operativo è trasmesso alla Giunta regionale che lo approva. Ove l’ente competente non predisponga il documento operativo, provvede la Giunta regionale.
4. Per esigenze sopravvenute e straordinarie, la Giunta regionale può procedere, anche su richiesta del soggetto interessato, alla sostanziale ridefinizione dei termini.
5. Le modalità e i criteri di elaborazione del documento operativo sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 7
- Nomina di commissari
1. La Regione ha facoltà di esercitare poteri sostitutivi con le modalità di cui all’articolo 2, comma 1, della l.r. 53/2001 :
a) nei casi in cui l’ente competente ai sensi dell’articolo 6, comma 2, non provveda agli adempimenti di propria competenza ai fini del rispetto dei termini stabiliti nel documento operativo;
b) nei casi in cui gli altri enti locali siano inerti o inadempienti nell’espletamento degli adempimenti amministrativi di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a), nell’esercizio di funzioni regionali ad essi attribuite.
Art. 8
- Comunicazione della determinazione negativa
1. Ove gli enti locali, nell’esercizio di funzioni regionali ad essi attribuite, ritengano di assumere determinazioni negative in ordine ai provvedimenti autorizzatori necessari per la realizzazione o la messa in esercizio delle opere di cui all’articolo 2, in presenza di valutazioni tecniche positive o comunque di elementi istruttori positivi, informano preventivamente la Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, acquisiti gli elementi dell’istruttoria, ove verifichi che la determinazione negativa comporta un pregiudizio al perseguimento dell’interesse regionale e non sussistano, in base alle valutazioni tecniche e agli esiti dell’istruttoria, pregiudizi sotto il profilo ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità, diffida l’ente locale procedente ad assumere una determinazione positiva entro un congruo termine, trascorso il quale, ove l’ente locale non abbia provveduto, assume la titolarità del procedimento in sostituzione dell’ente. (2)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 90.

3. La comunicazione di cui al comma 1, sospende il termine per la conclusione del procedimento per un periodo massimo di venti giorni lavorativi, entro i quali la Regione procede alla diffida ai sensi del comma 2, oppure comunica all'ente l'esigenza di procedere a un'ulteriore istruttoria, e definisce il termine per la conclusione della stessa, comunque non superiore a novanta giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.(3)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 90.

3 bis. Ove la Regione non provveda ai sensi del comma 3, alla scadenza del termine di venti giorni lavorativi di cui al medesimo comma, l’ente locale procede alle determinazioni di competenza. (4)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 90.

4. La Giunta regionale determina con propria deliberazione le modalità operative del procedimento di cui al presente articolo.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 90.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 90.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 90.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 91.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 92.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 92.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 93.

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Parola inserita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 93.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 94.

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Lettera inserita con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 71.

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Parole soppresse con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 6.

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Lettera così sostituita con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43 , art. 89.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 57 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.