Legge regionale 1 agosto 2011, n. 35
Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. (13)
Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 3 agosto 2011
Art. 16
- Norma transitoria
1. La presente legge si applica anche alle opere di cui agli articoli 2 e 10 avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla ricognizione delle opere pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, e la comunica agli enti interessati per gli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 2; per ciascuna delle opere è predisposto il documento operativo di cui all'articolo 6, comma 2.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.