Menù di navigazione

Legge regionale 28 luglio 2011, n. 34

Parlamento regionale degli studenti della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 3 agosto 2011

Art. 8
- Disposizioni transitorie
1. Il PRST in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad operare sino alla scadenza del mandato.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nel rispetto delle compatibilità con il programma delle attività di cui all’articolo 7, adotta la deliberazione di cui all’articolo 5, comma 1, e, sentito il PRST in carica, indice le consultazioni elettorali.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.