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Legge regionale 29 giugno 2011, n. 25

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011). Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 41/2005, 35/2006 e 55/2010.

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 4 luglio 2011

CAPO VII
- Disposizioni diverse
Art. 23
Art. 24
Art. 25
- Inserimento dell’articolo 129 bis nella l.r. 65/2010
Art. 26
Art. 27
- Inserimento dell’articolo 137 bis nella l.r. 65/2010
Art. 28
- Interpretazione autentica del comma 3 dell’articolo 47 della l.r. 41/2005
1. Il comma 3 dell’articolo 47 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), si interpreta autenticamente nel senso che le persone riconosciute portatrici di disabilità grave sono esentate dal presentare la dichiarazione volta alla determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) esclusivamente per l’accesso agli interventi previsti dall’articolo 55, comma 2, lettera c), della medesima legge regionale, finalizzati a sostenere la loro autonomia in situazioni di vita indipendente.
Art. 29

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 30 ottobre 2010, n. 55 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 31 luglio 1998, n. 42 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 25 giugno 2006, n. 35.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.