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Legge regionale 14 giugno 2011, n. 23

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 22 giugno 2011

Art. 3
- Inserimento dell’articolo 55 bis nella l.r. 41/2005
1. Dopo l’articolo 55 della l.r. 41/2005 è inserito il seguente:
“Art. 55 bis - Scuola nazionale cani guida per ciechi e Stamperia Braille
1. Le politiche individuate all’articolo 55, comma 2, lettera h bis), sono realizzate dalla Regione in particolare attraverso la Scuola nazionale cani guida per ciechi e la Stamperia Braille.
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale provvede, con appositi regolamenti, a disciplinare in particolare :
a) le modalità di assegnazione dei cani guida, nonché l’organizzazione e gestione dei corsi di orientamento, mobilità ed autonomia personale, per quanto riguarda la Scuola nazionale cani guida per ciechi;
b) l’attività di trascrizione dei testi scolastici per studenti, nonché di ristampa di opere appartenenti al relativo catalogo, per quanto riguarda la Stamperia Braille.”

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.