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Legge regionale 6 maggio 2011, n. 18

Norme in materia di panificazione

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 13 maggio 2011

  • VOCI
  • Commercio, fiere, mercati
  • Prodotti agroalimentari
  • Lavoro e interventi per l’occupazione

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1- Attività di panificazione
Art. 2- Esercizio dell’attività di panificazione
Art. 3- Valorizzazione dell’attività di panificazione
Art. 4- Orari di vendita e riposo settimanale
Art. 5- Sanzioni
Art. 6 - Disposizioni transitorie

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 108 del 26 aprile 2012 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 5; 5, commi 4 e 5; 6, comma 4 e dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, commi 2 e 3, e 5, comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 29.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.