Legge regionale 3 maggio 2011, n. 16
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 4 maggio 2011
Art. 1
- Modifiche all’articolo 40 della l.r. 40/2005
1. Il comma 3 dell’articolo 40 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente:
“3. Nelle aziende unità sanitarie locali, nel cui territorio sono presenti zone in cui non è costituita la società della salute, lo statuto aziendale, di cui all’articolo 50, prevede che il direttore generale sia coadiuvato da un direttore dei servizi sociali con compiti di direzione e di coordinamento delle attività di cui all’articolo 3 septies del decreto delegato. In particolare il direttore dei servizi sociali formula indirizzi per le attività socio sanitarie per garantire i livelli omogenei e uniformi delle stesse.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.