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Legge regionale 21 marzo 2011, n. 10

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 marzo 2011

SEZIONE VIII
- Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)
Art. 15
- Modifiche all’articolo 2 della l.r. 5/2008
1. Al comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), sono aggiunte, infine, le parole:
“se non diversamente disciplinato dalle rispettive leggi di settore”.
Art. 16
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 13 della l.r. 5/2008 sono aggiunti i seguenti:
“5 bis. Il divieto previsto dai commi 4 e 5 non opera nel caso in cui il mandato sia stato esercitato per un periodo di tempo inferiore alla metà della durata naturale dell’incarico.
5 ter. La disposizione di cui al comma 5 bis si applica ai procedimenti di nomina e di designazione relativi agli elenchi di cui all’articolo 5, pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011).”.
Art. 17
1. Al comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 5/2008 le parole:
“articolo 7, comma 4”
sono sostituite dalle seguenti:
“articolo 7, commi 4 e 5”
.
Art. 18
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 5/2008 le parole
“18 aprile”
sono sostituite con le seguenti:
“8 aprile”.

Note del Redattore:

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Abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Abrogato con l.r. 15 aprile 2014, n. 21 , art. 15.

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Abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.