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Legge regionale 21 marzo 2011, n. 10

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 marzo 2011

SEZIONE VII
- Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto)
Art. 11
1. Al comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), sono aggiunte, infine, le parole:
“,nonché le modalità di identificazione del sottoscrittore e gli altri elementi di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).”.
Art. 12
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 62/2007 le parole:
“soggetti indicati”
sono sostituite dalle seguenti:
“soggetti e secondo le modalità indicate”.
Art. 13
1. Al comma 3 dell’articolo 29 della l.r. 62/2007 sono aggiunte, infine, le parole:
“,nonché le modalità di identificazione del sottoscrittore e gli altri elementi di cui all’articolo 21, comma 2, del d.p.r. 445/2000.”.
Art. 14
1. Al comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 62/2007 le parole
“soggetti indicati”
sono sostituite dalle seguenti:
“soggetti e secondo le modalità indicate”.

Note del Redattore:

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Abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Abrogato con l.r. 15 aprile 2014, n. 21 , art. 15.

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Abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.