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Legge regionale 21 marzo 2011, n. 10

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 marzo 2011

SEZIONE III
- Modifiche allalegge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale)
Art. 88
- Modifiche all’articolo 1 della l.r. 4/2009
1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale), le parole: da
“spese connesse ad eventi”
fino a
“ivi comprese le”
sono soppresse.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 4/2009 è aggiunto il seguente:
“3 bis.Fermo restando quanto stabilito al comma 1, non costituiscono spese di rappresentanza le spese inerenti alla realizzazione di eventi, iniziative e progetti di carattere istituzionale deliberati dall'Ufficio di presidenza, direttamente o in compartecipazione con altri soggetti, volti all'attuazione dei principi e delle finalità dell'ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto, delle disposizioni della legge regionale 21 giugno 2001, n. 26 (Istituzione della festa della Toscana) e delle relazioni istituzionali di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale).”.
Art. 89
- Modifiche all’articolo 3 della l.r. 4/2009
1. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 4/2009, le parole:
“attività e le conseguenti”
sono soppresse.
2. Al comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 4/2009, la parola:
“inferiore”
è sostituita dalle seguenti:
“non superiore”.

Note del Redattore:

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Abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Abrogato con l.r. 15 aprile 2014, n. 21 , art. 15.

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Abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.