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Legge regionale 21 marzo 2011, n. 10

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 marzo 2011

SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali)
Art. 79
Abrogato.
Art. 80
Abrogato.
Art. 81
Abrogato.
Art. 82
Abrogato.
Art. 83
- Modifiche all’articolo 1 della l.r. 3/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), dopo la parola:
“infortuni”
sono inserite le seguenti:
“e l’invalidità permanente, anche derivante da malattia,”.
Art. 84
- Sostituzione della rubrica del capo III della l.r. 3/2009
1. La rubrica del capo III della l.r. 3/2009 è sostituita dalla seguente:
“Assegno vitalizio,
assicurazione infortuni ed invalidità permanente, anche derivante da malattia, ed indennità di fine mandato”.
Art. 85
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:
“3 bis.Qualora l’interessato abbia già compiuto il sessantesimo anno di età, l’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha effettuato il versamento in un’unica soluzione.”.
Art. 86
- Modifiche alla rubrica dell’articolo 24 della l.r. 3/2009
1. Nella rubrica dell’articolo 24 della l.r. 3/2009 dopo la parola:
“infortuni”
sono inserite le seguenti:
“e l’ invalidità permanente, anche derivante da malattia.”.
Art. 87
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 3/2009 le parole:
“non rieletti o non
rinominati”
sono sostituite con le seguenti:
“non eletti o non nominati”.

Note del Redattore:

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Abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Abrogato con l.r. 15 aprile 2014, n. 21 , art. 15.

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Abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.