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Legge regionale 21 marzo 2011, n. 10

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 marzo 2011

SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009)
Art. 76
1. Al comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), dopo la parola:
“telematica”
sono aggiunte le seguenti:
“entro
ventiquattro ore antecedenti l’ora della prima seduta della conferenza,”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 40/2009 è aggiunto il seguente:
“3 bis.Le disposizioni di cui al comma 3 e all’articolo 24, comma 1, non si applicano alle
conferenze di servizi convocate per la definizione di procedimenti per i quali sono già state attivate, ai sensi delle norme di legge o di regolamento che disciplinano tali procedimenti, specifiche forme di pubblicità e partecipazione.”
Art. 77
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
“1 bis.Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni del presente capo gli impianti, le infrastrutture, le attività e gli insediamenti produttivi previsti dall’articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133).”.

Note del Redattore:

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Abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Abrogato con l.r. 15 aprile 2014, n. 21 , art. 15.

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Abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.