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Legge regionale 21 marzo 2011, n. 10

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 marzo 2011

SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)
Art. 72
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”), la parola:
“15”
è sostituita dalla seguente:
“10”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
“1 bis.Restano validi gli incarichi conferiti, in attuazione del comma 1, in data antecedente all’entrata in vigore della modifica ivi recata dall’articolo 72, comma 1, della legge regionale 21 marzo 2011, n.10 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011).”
Art. 73
1. Al comma 8 bis dell’articolo 24 della l.r. 1/2009 le parole
“commi 2 e 3.”
sono sostituite dalle seguenti:
“commi da 1 bis a 1 quinquies.”
.
Art. 74
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
“3 bis.I bandi di selezione per la categoria C relativi a profili professionali che richiedono il possesso di una particolare licenza per lo svolgimento delle relative attività possono prevedere una riserva, nella misura massima del 50 per cento dei posti banditi, a favore dei dipendenti interni, in possesso della suddetta licenza nonché del titolo di studio richiesto per l’accesso alla categoria B, che abbiano maturato presso l’ente un quinquennio di servizio nel profilo immediatamente inferiore a quello messo a concorso.”.
Art. 75
1. Al comma 1 dell’articolo 72 della l.r. 1/2009 la parola:
“marzo”
è sostituita dalla seguente:
”maggio”.

Note del Redattore:

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Abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Abrogato con l.r. 15 aprile 2014, n. 21 , art. 15.

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Abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.