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Legge regionale 21 marzo 2011, n. 10

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 marzo 2011

SEZIONE V
- Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2010 n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente)
Art. 65
1. Il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 11 febbraio 2010 n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente) è sostituito dal seguente:
“2. In attuazione degli obiettivi, finalità ed indirizzi di cui all’articolo 9, comma 3, lettera b), nonché nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera g), il PAC individua:
a) gli interventi strutturali;
b) gli interventi contingibili da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento di cui all’articolo 13, comma 2, ed i termini per la messa in atto dei medesimi.”.
Art. 66
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 9/2010, è aggiunto il seguente:
“3 bis.Qualora i comuni non mettano in atto gli interventi contingibili di cui al comma 3, entro i termini individuati dai PAC, il Presidente della Giunta regionale diffida i comuni inadempienti a provvedere entro le successive ventiquattro ore, con modalità che garantiscono celerità e certezza del ricevimento. Decorso il termine contenuto nella diffida, il Presidente della Giunta regionale, adotta con proprio decreto i necessari provvedimenti in luogo dei comuni rimasti inadempienti.”.
Art. 67
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 9/2010 sono aggiunte, infine, le parole:
“fermo restando quanto previsto all’articolo 13, comma 3 bis.”.
Art. 68
- Inserimento dell’articolo 17 bis nella l.r. 9/2010
1. Dopo l’articolo 17 della l.r. 9/2010 è inserito il seguente:
“Art. 17 bis - Disposizioni transitorie relative agli interventi contingibili di cui all’articolo 13
1. Entro quindici giorni dall’individuazione delle situazioni a rischio di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite di cui all’articolo 13 e nelle more dell’approvazione dei PAC, i comuni
interessati individuano gli interventi contingibili da porre in essere, nonché i termini per la loro attuazione, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera
g).
2. Qualora i comuni non mettano in atto gli interventi contingibili entro i termini previsti ai sensi del comma 1, il Presidente della Giunta regionale diffida i comuni inadempienti a provvedere entro le successive ventiquattro ore, con modalità che garantiscono celerità e certezza del ricevimento. Decorso il termine contenuto nella diffida, il Presidente della Giunta regionale, adotta con proprio decreto i necessari provvedimenti in luogo dei comuni rimasti inadempienti.”.

Note del Redattore:

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Abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Abrogato con l.r. 15 aprile 2014, n. 21 , art. 15.

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Abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.