Menù di navigazione

Legge regionale 21 marzo 2011, n. 10

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 marzo 2011

SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti)
Art. 5
1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti), è sostituita dalla seguente:
“d) la realizzazione di corsi di aggiornamento del personale docente e direttivo della scuola organizzati dall’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica, dall’Ufficio scolastico regionale o da una o più scuole e corsi di sensibilizzazione e aggiornamento per operatori sociali;”.
Art. 6
1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 11/1999 è sostituita dalla seguente:
“a) dal Direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana o persona da lui nominata in sostituzione;”.
2. La lettera h) del comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 11/1999 è sostituita dalla seguente:
“h) un rappresentante dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica.”.
Art. 7
- Abrogazione
1. L’articolo 8 della l.r. 11/1999 è abrogato.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Abrogato con l.r. 15 aprile 2014, n. 21 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.