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Legge regionale 21 marzo 2011, n. 10

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 marzo 2011

SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento)
Art. 61
1. Il comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento) è sostituito dal seguente:
“2. In relazione alle caratteristiche dello scarico, alla sua localizzazione ed alle condizioni ambientali del corpo recettore, gli atti autorizzativi, comunque denominati, di cui alla presente
legge contengono le prescrizioni necessarie al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione, in attuazione della presente legge e dei vigenti piani per la tutela delle acque.”.
Art. 62
1. Al comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 20/2006 le parole:
”entro due anni”
sono sostituite dalle seguenti:
“entro tre anni”
.
Art. 63
1. Al comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 20/2006 le parole:
“entro due anni”
sono sostituite dalle seguenti:
“entro tre anni”
.
Art. 64
1. Al comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 20/2006 le parole
“entro due anni”
sono sostituite dalle seguenti
“entro tre anni”
.

Note del Redattore:

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Abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Abrogato con l.r. 15 aprile 2014, n. 21 , art. 15.

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Abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.