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Legge regionale 21 marzo 2011, n. 10

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 marzo 2011

SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998 n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternoD.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 )
Art. 53
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 1 dicembre 1998 n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.), è aggiunto, infine, il seguente periodo:
“Si applica in ogni caso la disposizione di cui all’articolo 47 quater, comma 1 bis, della l.r. 1/2005.”
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Note del Redattore:

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Abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Abrogato con l.r. 15 aprile 2014, n. 21 , art. 15.

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Abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.