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Legge regionale 21 marzo 2011, n. 10

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 marzo 2011

SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali)
Art. 34
1. Al comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), le parole:
“ventiquattro mesi”
sono sostituite dalle seguenti:
“trentasei mesi”.
2. Al comma 2 dell’articolo 48 della l.r 38/2004 le parole:
“ventiquattro mesi”
sono sostituite dalle seguenti:
“trentasei mesi”
.
3. Al comma 5 dell’articolo 48 della l.r 38/2004 le parole:
“ventiquattro mesi”
sono sostituite dalle seguenti:
“trentasei mesi”.

Note del Redattore:

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Abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Abrogato con l.r. 15 aprile 2014, n. 21 , art. 15.

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Abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.