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Legge regionale 21 marzo 2011, n. 10

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 marzo 2011

SEZIONE XIII
- Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011)
Art. 25
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) è inserito il seguente:
"1 bis.La riduzione di cui al comma 1, si applica altresì al compenso dell'amministratore unico della società Sviluppo Toscana spa di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa).".
Art. 26
- Inserimento della sezione II bis nella l.r. 65/2010
1. Dopo la sezione II del titolo I della l.r. 65/2010 è introdotta la sezione II bis
“Disposizioni relative al rimborso spese per i componenti degli organi amministrativi nominati ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)”.
Art. 27
- Inserimento dell’articolo 20 bis nella l.r. 65/2010
1. Dopo l’articolo 20 della l.r. 65/2010 è inserito il seguente:
“Art. 20 bis
Disposizioni relative al rimborso spese per i componenti degli organi amministrativi nominati ai sensi della l.r. 5/2008
1. Ai componenti degli organi amministrativi la cui nomina è di competenza regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), per i quali la normativa regionale di riferimento stabilisce il rimborso delle spese, relative agli spostamenti per l’attività istituzionale dell’organo, nella misura prevista per i dirigenti regionali, è riconosciuto, per tali spostamenti, anche il rimborso per l’utilizzo del mezzo di trasporto privato, in misura non superiore a quanto sarebbe spettato in caso di utilizzo del mezzo di trasporto pubblico.
2. Ai fini di cui al comma 1, il costo dell’utilizzo del mezzo di trasporto privato è calcolato nella misura del costo di un quinto di un litro di benzina per chilometro, considerato il prezzo medio della benzina nel primo giorno del mese in cui è avvenuto lo spostamento.
3. La disposizione di cui al comma 1, si applica agli spostamenti effettuati dopo l’entrata in vigore della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011)”.
Art. 28
1. Al comma 1 dell’articolo 69 della l.r. 65/2010 dopo il numero:
“42”
sono inseriti i seguenti:
“46, 47,”.
Art. 29
1. Al comma 1 dell’articolo 102 della l.r. 65/2010 le parole:
“articolo 87”
sono sostituite dalle seguenti
“articolo 88, comma 2”.
Art. 30
- Sostituzione dell’articolo 138 della l.r. 65/2010
1. L’articolo 138 della l.r. 65/2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 138 - Concessione di bene immobile in favore della Scuola Normale Superiore di Pisa
1. L’edificio appartenente al demanio regionale denominato Palazzo della Canonica e sito in Pisa, piazza de’ Cavalieri, è assegnato in regime di concessione alla Scuola Normale Superiore di Pisa per essere destinato a sede di parte della raccolta libraria, di notevole interesse culturale, conservata e resa fruibile dalla scuola stessa.
2. Il bene di cui al comma 1, è concesso dietro corresponsione di un canone ricognitorio, per un
periodo in ogni caso non superiore ad anni cinquanta, in relazione al valore degli interventi necessari ad assicurare la conservazione e la fruibilità della raccolta libraria interamente assunti a carico del concessionario.”.

Note del Redattore:

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Abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Abrogato con l.r. 15 aprile 2014, n. 21 , art. 15.

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Abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.