Menù di navigazione

Legge regionale 21 marzo 2011, n. 10

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 marzo 2011

SEZIONE XI
- Modifiche alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione)
Art. 21
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione), è inserito il seguente:
“4 bis.Alla Conferenza partecipa altresì, al fine di assicurare le funzioni di segreteria tecnica, il dirigente della struttura regionale competente in materia di ricerca e innovazione o un suo delegato.”.
Art. 22
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 20/2009 è inserito il seguente:
“2 bis.Al Comitato esecutivo partecipa altresì, al fine di assicurare le funzioni di segreteria tecnica, il dirigente della struttura regionale competente in materia di ricerca e innovazione o un suo delegato.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Abrogato con l.r. 15 aprile 2014, n. 21 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.