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Legge regionale 21 marzo 2011, n. 10

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 marzo 2011

Art. 85
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:
“3 bis.Qualora l’interessato abbia già compiuto il sessantesimo anno di età, l’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha effettuato il versamento in un’unica soluzione.”.

Note del Redattore:

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Abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Abrogato con l.r. 15 aprile 2014, n. 21 , art. 15.

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Abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.