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Legge regionale 21 marzo 2011, n. 10

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 marzo 2011

Art. 72
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”), la parola:
“15”
è sostituita dalla seguente:
“10”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
“1 bis.Restano validi gli incarichi conferiti, in attuazione del comma 1, in data antecedente all’entrata in vigore della modifica ivi recata dall’articolo 72, comma 1, della legge regionale 21 marzo 2011, n.10 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011).”

Note del Redattore:

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Abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Abrogato con l.r. 15 aprile 2014, n. 21 , art. 15.

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Abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.