Menù di navigazione

Legge regionale 21 marzo 2011, n. 10

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 marzo 2011

Art. 47
- Modifiche all’articolo 8 della l.r. 9/2006
1. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 9/2006 la parola:
“trentasei”
è sostituita dalla seguente:
“diciotto”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 è inserito il seguente:
“3 bisIl responsabile del laboratorio che chiede la cancellazione volontaria dall’elenco di cui all’articolo 3, non può presentare una nuova domanda di iscrizione con riserva.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Abrogato con l.r. 15 aprile 2014, n. 21 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.