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Legge regionale 21 marzo 2011, n. 10

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 marzo 2011

Art. 45
- Modifiche all’articolo 6 della l.r. 9/2006
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 9/2006 è sostituita dalla seguente:
“a) siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1;”.
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 è sostituita dalla seguente:
“b) non siano ancora in possesso dei requisiti di accreditamento di cui all’articolo 4, comma 1, ma possano documentare l’avvio delle procedure di accreditamento per le relative prove o gruppi di prove presso un organismo di accreditamento riconosciuto conforme ai requisiti generali stabiliti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011.”.
3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 è abrogata.

Note del Redattore:

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Abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Abrogato con l.r. 15 aprile 2014, n. 21 , art. 15.

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Abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.