Legge regionale 21 marzo 2011, n. 10
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011.
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 marzo 2011
Art. 34
- Modifiche all’articolo 48 della l.r. 38/2004
1. Al comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), le parole:
“ventiquattro mesi”
sono sostituite dalle seguenti: “trentasei mesi”.
2. Al comma 2 dell’articolo 48 della l.r 38/2004 le parole:
“ventiquattro mesi”
sono sostituite dalle seguenti: “trentasei mesi”
.3. Al comma 5 dell’articolo 48 della l.r 38/2004 le parole:
“ventiquattro mesi”
sono sostituite dalle seguenti: “trentasei mesi”.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.