Menù di navigazione

Legge regionale 21 marzo 2011, n. 10

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 marzo 2011

Art. 16
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 13 della l.r. 5/2008 sono aggiunti i seguenti:
“5 bis. Il divieto previsto dai commi 4 e 5 non opera nel caso in cui il mandato sia stato esercitato per un periodo di tempo inferiore alla metà della durata naturale dell’incarico.
5 ter. La disposizione di cui al comma 5 bis si applica ai procedimenti di nomina e di designazione relativi agli elenchi di cui all’articolo 5, pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011).”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Abrogato con l.r. 15 aprile 2014, n. 21 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.