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Legge regionale 9 marzo 2011, n. 9

Istituzione dell’ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione) e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 (Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale).

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, dell' 11 marzo 2011





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visti gli articoli 4, comma 1, lettera b), e 73 dello Statuto regionale;


Vista la Sito esternolegge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa);


Vista la Sito esternolegge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni);


Vista la legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo);


Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);


Vista la legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 (Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale),


Considerato quanto segue:


1. La l.r. 54/2010 ha sospeso per il Consiglio regionale l’applicazione della l.r. 43/2006 fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino in materia di informazione ed ha istituito, ai sensi della Sito esternol. 150/2000 , un ufficio stampa provvisorio nel quale sono confluiti i giornalisti della precedente Agenzia per l’informazione, con invarianza di condizioni giuridiche ed economiche;


2. Tale soluzione transitoria è stata motivata dall’esigenza, avvertita da tutte le componenti politiche del Consiglio regionale, di avviare una riforma dell’attuale assetto delle attività di informazione, volta a garantire maggiore efficienza della struttura addetta oltre a pluralismo e completezza;


3. La presente legge di riforma pone fine alla fase transitoria disciplinata dalla l.r. 54/2010 e, conseguentemente, dispone l’abrogazione, oltre che della stessa l.r. 54/2010 , anche delle disposizioni della l.r. 43/2006 nella parte in cui si riferiscono al Consiglio regionale ed all’Agenzia di informazione dello stesso Consiglio;


4. Per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale la legge dispone l’istituzione di un ufficio stampa, diretto da un coordinatore che assume la qualifica di capo ufficio stampa e costituito da personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti;


5. Al personale giornalistico si applica esclusivamente lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, superando la situazione di commistione tra la fonte contrattuale giornalistica e quella del comparto regioni ed autonomie locali che ha negativamente caratterizzato l’attuazione della precedente l.r. 43/2006 ;


6. La legge garantisce il passaggio dell’attuale personale giornalistico al nuovo ufficio stampa e regola altresì, per i casi ove ciò sia necessario, le modalità di transito di detto personale nel comparto regioni ed autonomie locali;


7. La legge non comporta costi aggiuntivi rispetto a quelli già attualmente previsti nel bilancio regionale per l’attività dell’Agenzia preesistente ed anzi comporta un minor costo in conseguenza dell’abolizione della figura del direttore.


Approva la presente legge


Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 57 , art. 1.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito conl.r. 24 luglio 2020, n. 69, art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 24 luglio 2020, n. 69, art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 24 luglio 2020, n. 69, art. 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.