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Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9

Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 17 febbraio 2010

Art. 9
- Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente
1. Il piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (PRQA) è lo strumento di programmazione con il quale la Regione, in attuazione delle strategie e degli indirizzi definiti nel programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) (30)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 35.

ed in coerenza (60)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 10.

con il piano regionale per la transizione ecologica (PRTE) di cui alla l.r. 35/2022 (67)

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 72.

, persegue una strategia regionale integrata sulla tutela della qualità dell’aria ambiente e sulla riduzione delle emissioni dei gas climalteranti, con riferimento alla zonizzazione e classificazione del territorio ed alla valutazione della qualità dell’aria secondo quanto previsto all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b). (22)

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 132.

2. Il piano regionale per la qualità dell’aria ambiente è piano intersettoriale ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 1/2015 , nonché atto di governo del territorio ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). (31)

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 35.

3. Ai fini di cui al comma 1, il piano, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e comunitaria in attuazione degli articoli 9, 10 e 13 Sito esternodel d.lgs. 155/2010 :(61)

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 10.

a) definisce il quadro conoscitivo relativo allo stato della qualità dell’aria ambiente ed alle sorgenti di emissione;
b) stabilisce obiettivi generali, finalità e detta indirizzi per l’individuazione e l’attuazione delle azioni e misure per il risanamento, o il miglioramento, ovvero il mantenimento della qualità dell’aria ambiente che si rendono necessarie in relazione alla classificazione di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), anche ai fini della lotta ai cambiamenti climatici, secondo quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 9, comma 11, del d.lgs. 155/2010 ; (23)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 132.

c) contiene le prescrizioni di cui all’articolo 10, comma 3;
d) definisce il quadro delle risorse attivabili;
e bis) prevede le misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui all’Sito esternoarticolo 272 bis, comma 1, del d.lgs. 152/2006 in conformità alla legislazione nazionale ed europea di riferimento ed in coerenza con gli indirizzi elaborati ai sensi del medesimo articolo 272 bis, comma 2; (68)

Lettera inserita con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 72.

f) individua le limitazioni, divieti e prescrizioni sull’uso dei combustibili di cui all’allegato decimo alla Sito esternoparte quinta del d.lgs. 152/2006 ;
h) assicura l’integrazione ed il raccordo tra gli strumenti della programmazione regionale di settore;
i) promuove programmi di informazione, sensibilizzazione e formazione per i cittadini, nonché la ricerca e l’innovazione.
4. Gli obiettivi, le finalità e gli indirizzi di cui al comma 3, lettera b), sono articolati in settori di intervento, con particolare riferimento a quelli della sanità, della mobilità, dei trasporti, dell’energia, delle attività produttive, delle politiche agricole e della gestione dei rifiuti e secondo quanto stabilito dall’Sito esternoarticolo 11 del d.lgs. 155/2010 . (25)

Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 132.


Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 65.

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Comma aggiunto con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 66.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 68.

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Visto abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 125.

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Visto inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 125.

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Punto così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 art. 125.

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Punto abrogato conl.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 125.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 125.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 127.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 127.

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Lettera abrogata con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 127.

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Lettera inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 127.

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 127.

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Lettera abrogata con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 128.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 129.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 130.

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 130.

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Lettera abrogata con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 130.

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Articolo abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 131.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 132.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 132.

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Lettera abrogata con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 132.

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Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 132.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 133.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 134.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 33.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 34.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 35.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 35.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 36.

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Lettera abrogata con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 36.

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Punto abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 34.

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Punto così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 34.

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Comma inserito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 35.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 35.

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Comma aggiunto con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 35.

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Articolo inserito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 36.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 37.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 38.

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Comma aggiunto con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 38.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 39.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 40.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 41.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 42.

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Lettera abrogata con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Articolo abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Comma inserito con l.r. 12 aprile 2016, n. 27 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 12 aprile 2016, n. 27 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 12 aprile 2016, n. 27 , art. 3.

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Parole aggiunte con l.r. 12 aprile 2016, n. 27 , art. 4.

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 74.

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Punto così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80 , art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25 , art. 70 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25 , art. 72 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25 , art. 73 .

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Parola così sostituita con l.r. 3 luglio 2024, n. 25 , art. 74 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.