Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9
Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 17 febbraio 2010
Art. 9
- Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente
1. Il piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (PRQA) è lo strumento di programmazione con il quale la Regione, in attuazione delle strategie e degli indirizzi definiti nel programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) (30) ed in coerenza (60) con il piano regionale per la transizione ecologica (PRTE) di cui alla l.r. 35/2022 (67), persegue una strategia regionale integrata sulla tutela della qualità dell’aria ambiente e sulla riduzione delle emissioni dei gas climalteranti, con riferimento alla zonizzazione e classificazione del territorio ed alla valutazione della qualità dell’aria secondo quanto previsto all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b). (22)
2. Il piano regionale per la qualità dell’aria ambiente è piano intersettoriale ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 1/2015 , nonché atto di governo del territorio ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). (31)
3. Ai fini di cui al comma 1, il piano, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e comunitaria in attuazione degli articoli 9, 10 e 13 del d.lgs. 155/2010 :(61)
a) definisce il quadro conoscitivo relativo allo stato della qualità dell’aria ambiente ed alle sorgenti di emissione;
b) stabilisce obiettivi generali, finalità e detta indirizzi per l’individuazione e l’attuazione delle azioni e misure per il risanamento, o il miglioramento, ovvero il mantenimento della qualità dell’aria ambiente che si rendono necessarie in relazione alla classificazione di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), anche ai fini della lotta ai cambiamenti climatici, secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 11, del d.lgs. 155/2010 ; (23)
c) contiene le prescrizioni di cui all’articolo 10, comma 3;
d) definisce il quadro delle risorse attivabili;
e) individua i valori limite di emissione e le prescrizioni di cui all'articolo 271, comma 4 del d.lgs. 152/2006 ; (23)(61)
e bis) prevede le misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui all’articolo 272 bis, comma 1, del d.lgs. 152/2006 in conformità alla legislazione nazionale ed europea di riferimento ed in coerenza con gli indirizzi elaborati ai sensi del medesimo articolo 272 bis, comma 2; (68)
f) individua le limitazioni, divieti e prescrizioni sull’uso dei combustibili di cui all’allegato decimo alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 ;
h) assicura l’integrazione ed il raccordo tra gli strumenti della programmazione regionale di settore;
i) promuove programmi di informazione, sensibilizzazione e formazione per i cittadini, nonché la ricerca e l’innovazione.
4. Gli obiettivi, le finalità e gli indirizzi di cui al comma 3, lettera b), sono articolati in settori di intervento, con particolare riferimento a quelli della sanità, della mobilità, dei trasporti, dell’energia, delle attività produttive, delle politiche agricole e della gestione dei rifiuti e secondo quanto stabilito dall’articolo 11 del d.lgs. 155/2010 . (25)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.